Art. 8.
               Autorizzazione provvisoria allo scarico
 
  1.  Fatte salve le norme in materia di scarichi contenenti sostanze
pericolose, di cui al decreto legislativo 132/1992 ed al decreto
 legislativo 27 gennaio 1992  n.  133,  (attuazione  delle  direttive
76/464/C.E.E.,     82/176/C.E.E.,    83/513/C.E.E.,    84/156/C.E.E.,
84/191/C.E.E., 88/347/C.E.E. e 90/415/C.E.E. in materia  di  scarichi
industriali di sostanze pericolose nelle acque), ai fini del rilascio
dell'autorizzazione,  il  titolare dell'insediamento produttivo, o il
legale rappresentante delle stesso, presenta domanda  alla  provincia
competente per territorio, corredata da una scheda tecnica contenente
i dati di cui all'allegato 1 della presente legge.
  2.  La  provincia,  sulla  base degli elementi acquisiti nonche' di
ulteriori eventuali accertamenti effettuati, e sentito il parere,  da
comunicarsi  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  dell'Autorita'
Sanitana competente per  territorio,  in  relazione  alle  misure  di
tutela  degli  usi  potabili  dell'acqua,  della mitilicoltura, della
balneazione  e  della  protezione  della  salute  pubblica,  rilascia
l'autorizzazione provvisoria entro centoventi giorni a far data dalla
presentazione della domanda.
  3. L'autorizzazione deve almeno contenere:
   a) gli elementi relativi all'individuazione dell'insediamento;
   b) l'individuazione del titolare dello scarico;
   e) le coordinate geografiche del punto di immissione dello scarico
nel corpo ricettore;
   d) le prescrizioni tecniche per la tutela delle acque;
   e)  la  frequenza  e  modalita'  dei  prelievi e delle analisi, da
effettuarsi a  cura  del  titolare  dello  scarico,  sottoscritte  da
tecnici   abilitati  e  da  comumcarsi  all'autorita'  competente  al
controllo nei termini fissati nell'autorizzazione;
   f) la  frequenza  mimma  dei  controlli  da  parte  dell'Autorita'
competente al controllo.
  4.  Le  prescrizioni  di  cui  al comma 3 lettera d) in particolare
concernono:
   a) i limiti massimi di accettabilita' sia in  termini  di  portata
sia  in  termini  di  qualita',  per  il tipo di scarico considerato,
nonche' le norme igieniche da  rispettare  secondo  quanto  stabilito
dalle Autorita' Sanitarie Locali;
   b) il rispetto delle prescrizioni tecniche, da impartirsi caso per
caso in relazione al corpo recettore ed alla sua capacita' recettiva,
previste  dalla  normativa  statale  e,  ove emanata, dalla normativa
regionale;
   c) l'obbligo di adottare eventuali trattamenti  per  gli  scarichi
contenenti  le  sostanze di cui al punto 10 delle tabelle A e C della
legge  319/1976  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni   e
l'adozione   di  particolari  misure  di  trattamento  o  di  scarico
attinenti singoli specifici scarichi;
   d)  l'eventuale  installazione  di  specifici  strumenti  per   il
campionamento  in  continuo  degli  scarichi  o per il loro controllo
automatico;
   e)  l'eventuale  adozione  delle  misure  necessarie  per  evitare
l'inquinamento   delle   acque   dilavanti   le   superfici  scoperte
dell'insediamento.
  5.  L'autorizzazione  provvisoria   vincola   il   richiedente   al
versamento  delle  spese  occorrenti  per  effettuare  i rilievi, gli
accertamenti,  i   controlli   e   i   sopralluoghi   necessari   per
l'istruttoria  della  domanda  di  autorizzazione,  entro  il termine
fissato dalla provincia,  a  pena  di  decadenza  dell'autorizzazione
stessa.