Art. 8. Autorizzazione provvisoria allo scarico 1. Fatte salve le norme in materia di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui al decreto legislativo 132/1992 ed al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 133, (attuazione delle direttive 76/464/C.E.E., 82/176/C.E.E., 83/513/C.E.E., 84/156/C.E.E., 84/191/C.E.E., 88/347/C.E.E. e 90/415/C.E.E. in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque), ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il titolare dell'insediamento produttivo, o il legale rappresentante delle stesso, presenta domanda alla provincia competente per territorio, corredata da una scheda tecnica contenente i dati di cui all'allegato 1 della presente legge. 2. La provincia, sulla base degli elementi acquisiti nonche' di ulteriori eventuali accertamenti effettuati, e sentito il parere, da comunicarsi entro trenta giorni dalla richiesta, dell'Autorita' Sanitana competente per territorio, in relazione alle misure di tutela degli usi potabili dell'acqua, della mitilicoltura, della balneazione e della protezione della salute pubblica, rilascia l'autorizzazione provvisoria entro centoventi giorni a far data dalla presentazione della domanda. 3. L'autorizzazione deve almeno contenere: a) gli elementi relativi all'individuazione dell'insediamento; b) l'individuazione del titolare dello scarico; e) le coordinate geografiche del punto di immissione dello scarico nel corpo ricettore; d) le prescrizioni tecniche per la tutela delle acque; e) la frequenza e modalita' dei prelievi e delle analisi, da effettuarsi a cura del titolare dello scarico, sottoscritte da tecnici abilitati e da comumcarsi all'autorita' competente al controllo nei termini fissati nell'autorizzazione; f) la frequenza mimma dei controlli da parte dell'Autorita' competente al controllo. 4. Le prescrizioni di cui al comma 3 lettera d) in particolare concernono: a) i limiti massimi di accettabilita' sia in termini di portata sia in termini di qualita', per il tipo di scarico considerato, nonche' le norme igieniche da rispettare secondo quanto stabilito dalle Autorita' Sanitarie Locali; b) il rispetto delle prescrizioni tecniche, da impartirsi caso per caso in relazione al corpo recettore ed alla sua capacita' recettiva, previste dalla normativa statale e, ove emanata, dalla normativa regionale; c) l'obbligo di adottare eventuali trattamenti per gli scarichi contenenti le sostanze di cui al punto 10 delle tabelle A e C della legge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni e l'adozione di particolari misure di trattamento o di scarico attinenti singoli specifici scarichi; d) l'eventuale installazione di specifici strumenti per il campionamento in continuo degli scarichi o per il loro controllo automatico; e) l'eventuale adozione delle misure necessarie per evitare l'inquinamento delle acque dilavanti le superfici scoperte dell'insediamento. 5. L'autorizzazione provvisoria vincola il richiedente al versamento delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda di autorizzazione, entro il termine fissato dalla provincia, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa.