Art. 9. Autorizzazione definitiva allo scarico 1. La provincia, verificato il rispetto di quanto previsto nell'autorizzazione provvisoria, entro centoventi giorni dalla data di attivazione dello scarico, comunicata preventivamente a cura del titolare dello stesso, rilascia l'autorizzazione definitiva. 2. L'autorizzazione definitiva ha la durata massima di quattro anni. Il rinnovo dell'autorizzazione deve essere richiesto un anno prima della scadenza. 3. L'autorizzazione puo' essere sempre modificata in relazione a nuove normative tecniche, per prevenire od eliminare rischi o danni verificati in sede di controllo o in base a quanto previsto dall'art. 11 comma 2. 4. Qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento degli impianti di depurazione, anche per attivita' di manutenzione, deve essere immediatamente comunicata all'Autorita' competente al controllo e all'Autorita' Sanitaria Locale.