Art. 9.
               Autorizzazione definitiva allo scarico
 
  1.   La  provincia,  verificato  il  rispetto  di  quanto  previsto
nell'autorizzazione provvisoria, entro centoventi giorni  dalla  data
di  attivazione  dello scarico, comunicata preventivamente a cura del
titolare dello stesso, rilascia l'autorizzazione definitiva.
  2. L'autorizzazione definitiva ha  la  durata  massima  di  quattro
anni.  Il  rinnovo  dell'autorizzazione deve essere richiesto un anno
prima della scadenza.
  3. L'autorizzazione puo' essere sempre modificata  in  relazione  a
nuove  normative  tecniche, per prevenire od eliminare rischi o danni
verificati in sede di controllo o in base a quanto previsto dall'art.
11 comma 2.
  4. Qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento  degli
impianti  di  depurazione,  anche per attivita' di manutenzione, deve
essere  immediatamente   comunicata   all'Autorita'   competente   al
controllo e all'Autorita' Sanitaria Locale.