Art. 19.
                 Inadempienze e revoca della delega
 
  1. In caso di inadempimento alle disposizioni della presente  legge
da   parte  delle  province  destinatarie  della  delega,  la  Giunta
regionale,  previa  diffida,  assegna  alle  stesse  un  termine  per
provvedere,  decorso inutilmente il quale puo' decidere di promuovere
la revoca della  delega  ai  sensi  dell'articolo  55  dello  Statuto
regionale.