Art. 20. Sanzioni amministrative 1. Per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge ed ai regolamenti di cui all'articolo 9, nonche' per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e per la riscossione delle relative somme, si applicano le norme contenute nella legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e nella legge 24 novembre 1981, n. 689 cosi' come integrata dal Titolo VI del Codice della strada.