Art. 20.
                       Sanzioni amministrative
 
  1.  Per  l'accertamento  delle  violazioni alle disposizioni di cui
alla presente legge ed ai regolamenti di cui all'articolo 9,  nonche'
per  l'irrogazione delle sanzioni amministrative e per la riscossione
delle relative somme, si applicano le  norme  contenute  nella  legge
regionale  28  gennaio 1977, n. 10 e nella legge 24 novembre 1981, n.
689 cosi' come integrata dal Titolo VI del Codice della strada.