Art. 21. Attivita' di vigilanza 1. La regione, le province ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono funzioni di vigilanza sulla regolarita' ed il buon andamento dei servizi di trasporto di cui alla presente legge. 2. La vigilanza sull'osservanza delle norme e' esercitata dai funzionari del comune, della provincia e della regione, all'uopo incaricati e muniti di apposita tessera di riconoscimento. Tali funzionari, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dalla legge, sono agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale. 3. Gli accertamenti degli agenti, di cui al comma 2, sono comunicati al sindaco competente all'irrogazione della sanzione.