Art. 21.
                       Attivita' di vigilanza
 
  1.   La  regione,  le  province  ed  i  comuni,  nell'ambito  delle
rispettive  competenze,  svolgono   funzioni   di   vigilanza   sulla
regolarita' ed il buon andamento dei servizi di trasporto di cui alla
presente legge.
  2.  La  vigilanza  sull'osservanza  delle  norme  e' esercitata dai
funzionari del comune, della  provincia  e  della  regione,  all'uopo
incaricati  e  muniti  di  apposita  tessera  di riconoscimento. Tali
funzionari, nei limiti del servizio cui sono destinati e  secondo  le
attribuzioni  a  essi  conferite  dalla legge, sono agenti di polizia
giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale.
  3.  Gli  accertamenti  degli  agenti,  di  cui  al  comma  2,  sono
comunicati al sindaco competente all'irrogazione della sanzione.