Art. 22.
         Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione
                           e della licenza
 
  1.   L'autorizzazione   e   la   licenza   possono  essere  sospese
temporaneamente o revocate se il titolare:
   a) non  adempie  agli  obblighi  stabiliti  nel  provvedimento  di
autorizzazione o di licenza;
   b)  non ottempera alle direttive e prescrizioni emanati dagli enti
competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
   c) contravviene alle disposizioni di leggi  o  di  regolamenti  in
materia;
   d) contravviene all'obbligatorieta' della prestazione del servizio
di taxi;
   e) sostituisce o si fa sostituire abusivamente nel servizio;
   f)   non   inizia   il   servizio   entro   il  termine  stabilito
dall'autorizzazione o dalla licenza;
   g) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
   h) non applica le tariffe in vigore.
  2. Il sindaco segnala all'autorita' competente  al  rilascio  della
carta  di  circolazione  del  veicolo l'avvenuta sospensione o revoca
dell'autorizzazione o della licenza.
  3. La dichiarazione di fallimento ovvero la messa  in  liquidazione
nei  casi previsti dalla legge comportano la decadenza di diritto dei
relativi provvedimenti di autorizzazione o licenza.