Art. 22. Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione e della licenza 1. L'autorizzazione e la licenza possono essere sospese temporaneamente o revocate se il titolare: a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza; b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanati dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea; c) contravviene alle disposizioni di leggi o di regolamenti in materia; d) contravviene all'obbligatorieta' della prestazione del servizio di taxi; e) sostituisce o si fa sostituire abusivamente nel servizio; f) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione o dalla licenza; g) interrompe il servizio senza giustificato motivo; h) non applica le tariffe in vigore. 2. Il sindaco segnala all'autorita' competente al rilascio della carta di circolazione del veicolo l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione o della licenza. 3. La dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge comportano la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti di autorizzazione o licenza.