Art. 23. Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione e della licenza 1. Verificatisi uno dei casi previsti dall'articolo 22, comma 1, il comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni. 2. Il comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione. 3. La sospensione della licenza o dell'autorizzazione sono irrogate per un minimo di sette giorni ed un massimo di sei mesi. La revoca e'' disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata. 4. Il soggetto che sia incorso nella revoca non puo' ottenere una nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca. 5. Contro il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione o della licenza l'interessato puo' ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al presidente della provincia, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.