Art. 23.
   Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione
                           e della licenza
 
  1. Verificatisi uno dei casi previsti dall'articolo 22, comma 1, il
comune notifica all'interessato, entro il termine di  novanta  giorni
dalla  data  della  violazione,  il  verbale  di  accertamento  della
violazione stessa  fissando  il  termine  di  trenta  giorni  per  la
presentazione delle deduzioni.
  2.  Il  comune,  qualora  ritenga  fondato l'accertamento, fissa le
sanzioni da comminare all'autore della violazione.
  3. La sospensione della licenza o dell'autorizzazione sono irrogate
per un minimo di sette giorni ed un massimo di sei  mesi.  La  revoca
e'' disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.
  4.  Il  soggetto che sia incorso nella revoca non puo' ottenere una
nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di due
anni dalla data del provvedimento di revoca.
  5.  Contro  il   provvedimento   di   revoca   o   di   sospensione
dell'autorizzazione  o  della  licenza  l'interessato puo' ricorrere,
entro trenta giorni dalla notifica, al presidente della provincia, il
quale decide nei  successivi  novanta  giorni,  decorsi  i  quali  il
ricorso si intende respinto.