Art. 24.
                 Sanzioni amministrative pecuniarie
 
  1.  Ferma  restando  l'applicazione  delle  sanzioni penali, ove il
fatto costituisca  reato  ai  sensi  delle  vigenti  leggi,  e  delle
disposizioni  di  cui  agli articoli 85 e 86 del Codice della strada,
e'' stabilita la seguente sanzione amministrativa pecuniaria:
   a) da lire 100.000 a lire 400.000 nel caso di inottemperanza  agli
obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di
noleggio  con  conducente,  ovvero  alle  norme  di cui alla presente
legge.