Art. 24. Sanzioni amministrative pecuniarie 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle vigenti leggi, e delle disposizioni di cui agli articoli 85 e 86 del Codice della strada, e'' stabilita la seguente sanzione amministrativa pecuniaria: a) da lire 100.000 a lire 400.000 nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, ovvero alle norme di cui alla presente legge.