Art. 12.
            Conferma dei rapporti presso gli enti locali
 
  1. Nelle more della rideterminazione della pianta organica ai sensi
dell'articolo  3  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  i  rapporti  di   lavoro   previsti
dall'articolo  3  della  legge  regionale  15  maggio  1991,  n. 22 e
mantenuti ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 1 settembre
1993, n. 25, anche se a tempo parziale, possono essere confermati.