Art. 13.
            Mobilita' del personale degli enti dissestati
 
  1.  Negli  enti locali che hanno dichiarato il dissesto e rientrano
nelle condizioni di cui al comma 6 dell'articolo  1  della  legge  28
dicembre  1995,  n.  549,  il  personale  in  servizio che risulti in
esubero  dopo  l'applicazione  delle  leggi  vigenti  in  materia  e'
assegnato con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali ad
altri  enti  locali  con  priorita'  nell'ambito della disponibilita'
degli enti locali limitrofi che abbiano in organico posti vacanti  di
pari  qualifica e/o livello, la cui copertura sia consentita ai sensi
della normativa vigente in materia.