Art. 14. Determinazione delle piante organiche 1. Nella determinazione dei limiti dei posti vacanti delle piante organiche di cui all'articolo 19 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46, i posti istituiti a seguito della rideterminazione della pianta organica prevista dal comma 16 dell'articolo 22 della legge 28 dicembre 1994, n. 724, gia' esistenti e vacanti alla data del 31 agosto 1993 e non ricompresi nella provvisoria definizione della pianta organica, come prescritta dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di pari qualifica e profilo professionale a quelli per i quali alla stessa data del 31 agosto 1993 erano state definite o risultavano in corso procedure concorsuali, debbono intendersi quali posti preesistenti. 2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 219 dell'ordinamento regionale degli enti locali, il conferimento di tali posti agli idonei dei concorsi individuati al comma 1 resta consentito, sempreche' le relative graduatorie non risultino approvate da oltre 36 mesi.