Art. 15.
          Proroga del termine delle graduatorie concorsuali
 
  1. Nelle more di un'organica revisione della disciplina concorsuale
di cui all'articolo 19 della legge regionale  1  settembre  1993,  n.
25,  il termine di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 aprile
1991, n. 12 e' elevato di ulteriori 12 mesi.
  2.  La   presente   norma   e'   estesa   altresi'   alle   aziende
municipalizzate.