Art. 16. Istituzione del fondo efficienza servizi degli enti locali 1. L'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, e' cosi' sostituito: 1. Al fine di consentire il miglioramento dell'efficienza dei servizi degli enti locali, anche in relazione alle funzioni decentrate con le leggi regionali 2 gennaio 1979, n. 1, 6 marzo 1986, n. 9, e 9 maggio 1986, n. 22, gli enti locali istituiscono nel proprio bilancio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, un apposito "Fondo" finalizzato all'ammodernamento ed al miglioramento dei servizi. 2. La dotazione finanziaria del "Fondo" di cui al comma 1 e' determinata con l'attribuzione al "Fondo" medesimo di una quota pari al 4 per cento di tutte le risorse economiche impegnate per trasferimento a qualsiasi titolo in favore degli enti locali a carico del bilancio della Regione nel penultimo anno precedente, con eccezione dei fondi relativi al pagamento di salari e stipendi. A tal uopo, gli enti locali provvedono all'assegnazione contestuale della suddetta quota delle risorse trasferite dalla Regione al "Fondo" di cui al comma 1. 3. L'ammodernamento ed il miglioramento dei servizi di cui al comma 1 dovra' essere realizzato attraverso l'adozione da parte degli enti locali di un apposito piano per il quale sia prevista l'effettiva partecipazione del peronale. Il piano e' unico, deve comprendere la previsione della spesa e dovra' essere finalizzato alla realizzazione di progetti espressamente mirati ad obiettivi specifici di efficienza, razionalita' e trasparenza. 4. Il miglioramento e l'ammodernamento dei servizi, da realizzarsi attraverso il suddetto piano, potra' riguardare altresi' la formazione, la qualificazione e l'arricchimento professionale dei dipendenti, con l'individuazione di incentivi direttamente connessi ai risultati conseguiti. 5. Gli enti locali che, a seguito di contrattazione decentrata, abbiano adottato il piano di cui al comma 3 sono autorizzati ad erogare a favore del personale, che partecipa alla realizzazione del suddetto piano, un incentivo economico di importo fino al 60 per cento di quello stabilito dall'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17. Per il personale appartenente alla prima, seconda, terza, quarta qualifica funzionale, l'incentivo sara' commisurato, rispettivamente, al 50 per cento, 70 per cento, 80 per cento, 90 per cento dell'importo base spettante alla quinta qualifica funzionale. 6. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, fissa, con proprio decreto e con cadenza biennale, le modalita', i criteri ed i parametri per gli adempimenti di cui al comma 4 e che saranno determinati nel rispetto della normativa contrattuale vigente in materia.