Art. 29. Semplificazioni amministrative 1. Il Governo della Regione presentera' all'Assemblea regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'iniziativa legislativa contenente norme di regolamentazione e snellimento dei procedimenti amministrativi e la conseguente abrogazione delle norme di disciplina. 2. I singoli rami dell'Amministrazione regionale sono tenuti ad avviare al proprio interno una completa fase ricognitoria dei procedimenti di competenza, trasmettendone il relativo elenco, corredato delle norme positive che presiedono ai vari itinerari procedimentali, alla Presidenza della Regione - Segreteria generale. Per ciascun procedimento le amministrazioni prevedono ipotesi di semplificazione e/o di trasferimento secondo le disposizioni di cui al comma 1.