Art. 30. Soppressione di organi collegiali 1. E' fatto divieto di istituire, in assenza di esplicite previsioni legislative, organi collegiali con oneri a carico del bilancio regionale. 2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo regionale presentera' apposita iniziativa legislativa con la quale i comitati, le commissioni, i consigli, le consulte e gli organi collegiali comunque denominati, operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale e costituiti in forza di legge o provvedimenti amministrativi saranno riordinati conformemente ai seguenti criteri e principi: a) riduzione del numero dei componenti; b) trasferimento alla struttura amministrativa dei compiti e delle funzioni che non richiedono, in relazione al loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale, e delle attribuzioni anche decisionali e delle competenze alle direzioni regionali secondo l'omogeneita' della materia. Gli eventuali provvedimenti finali di competenza degli organi collegiali di cui si prevede la soppressione sono adottati dagli organi monocratici competenti. 3. Il presidente della Regione e gli assessori regionali provvedono a convocare, anche periodicamente, conferenze dei rappresentanti degli interessi diffusi per l'esame di affari d'interesse delle categorie rappresentate. 4. Le conferenze devono comunque essere convocate quando debba provvedersi alla predisposizione di strumenti di programmazione generale e/o settoriale.