Art. 13.
                Attivita' di organizzazione di viaggi
                     in forma non professionale
 
  1.  Le  disposizioni  della  presente  legge  non si applicano alle
associazioni senza scopo di lucro di cui  al  comma  1  dell'art.  10
della  legge n.  217 del 1983. Le medesime associazioni sono comunque
tenute  alla  applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo 17 marzo 1995 n. 111 ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett.
b) del medesimo decreto legislativo.
  2.  Le  associazioni e i sodalizi che operano a livello regionale o
locale agli stessi fini  di  cui  al  comma  precedente,  ovvero  per
finalita'  politiche o sportive, qualora non svolgano le attivita' di
cui all'art. 2 nelle forme e con Ie modalita' previste dalla presente
legge, possono comunque promuovere e pubblicizzare, all'interno degli
organismi stessi, viaggi riservati ai propri  soci,  raccogliendo  le
adesioni  e  le quote di partecipazione. Possono altresi' organizzare
in Italia per i propri associati vacanze sociali presso  strutture  o
complessi ricettivi propri o convenzionati.
  3.  Le  associazioni  e sodalizi di cui al comma precedente possono
altresi' organizzare ed effettuare gite occasionali in coincidenza di
manifestazioni  o  ricorrenze  riservate  esclusivamente   a   propri
associati  o  appartenenti.  Di  tali  iniziative  deve  essere  data
comunicazione preventiva alla Provincia in cui ha sede il sodalizio o
l'associazione, indicando la data di svolgimento, l'itinerario  della
gita e il numero presunto dei partecipanti.
  4.  E'  esclusa  infine  dalla  disciplina  della presente legge la
organizzazione di viaggi  da  parte  di  Enti  o  organismi  pubblici
nell'ambito dello svolgimento di proprie attivita' istituzionali.