Art. 13. Attivita' di organizzazione di viaggi in forma non professionale 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle associazioni senza scopo di lucro di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge n. 217 del 1983. Le medesime associazioni sono comunque tenute alla applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 111 ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del medesimo decreto legislativo. 2. Le associazioni e i sodalizi che operano a livello regionale o locale agli stessi fini di cui al comma precedente, ovvero per finalita' politiche o sportive, qualora non svolgano le attivita' di cui all'art. 2 nelle forme e con Ie modalita' previste dalla presente legge, possono comunque promuovere e pubblicizzare, all'interno degli organismi stessi, viaggi riservati ai propri soci, raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione. Possono altresi' organizzare in Italia per i propri associati vacanze sociali presso strutture o complessi ricettivi propri o convenzionati. 3. Le associazioni e sodalizi di cui al comma precedente possono altresi' organizzare ed effettuare gite occasionali in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze riservate esclusivamente a propri associati o appartenenti. Di tali iniziative deve essere data comunicazione preventiva alla Provincia in cui ha sede il sodalizio o l'associazione, indicando la data di svolgimento, l'itinerario della gita e il numero presunto dei partecipanti. 4. E' esclusa infine dalla disciplina della presente legge la organizzazione di viaggi da parte di Enti o organismi pubblici nell'ambito dello svolgimento di proprie attivita' istituzionali.