Art. 14. Commercializzazione di singoli servizi turistici 1. Non sono soggette alla specifica disciplina della presente legge le imprese fornitrici di singoli servizi turistici, la cui attivita' sia disciplinata dalle relative normative di settore. 2. I fornitori di un singolo servizio turistico attinente a viaggi e soggiorni, con particolare riguardo ai trasporti e alla ricettivita', possono esercitare le attivita' di prenotazione e commercializzazione del proprio prodotto: a) direttamente, attraverso la propria organizzazione strutturale; b) mediante affidamento della gestione delle suddette attivita' ad un organismo associativo o consortile o cooperativo o societario, costituito dall'aggregazione di fornitori del singolo medesimo servizio turistico; c) mediante affidamento della gestione di specifiche attivita' di prenotazione e vendita del singolo e medesimo servizio, con apposito contratto di concessione ad imprenditori abilitati allo svolgimento di tali attivita' nell'ambito degli elenchi merceologici previsti nella relativa licenza di esercizio commerciale. 3. Per i soggetti indicati al comma 2 e' espressamente escluso l'esercizio delle attivita' proprie di agenzia di viaggio indicate all'art. 2, con qualsivoglia modalita', sia che venga gestito da singoli fornitori o da fornitori associati tra loro in qualsiasi forma e modo o da concessionari, salvo che tali soggetti non vengano dotati della prescritta autorizzazione provinciale all'esercizio di attivita' di agenzia di viaggi. 4. Le attivita' di informazione ed accoglienza attualmente svolte sulla base della legge regionale dai Comuni, possono essere affidate dai Comuni stessi, in concessione ai soggetti che svolgano attivita' di prenotazione e commercializzazione di singoli servizi turistici, di cui alla lett. b) del comma 2 alle seguenti condizioni: a) venga garantito il diritto di adesione al servizio da parte di qualunque fornitore locale e venga previsto un sistema di controllo della imparzialita' assicurata dal Comune mediante mezzi telematici o in modo automatico nello svolgimento del servizio autorizzato dal Comune; b) venga espressamente previsto nel disciplinare di concessione che la copertura finanziaria di tutte le spese connesse all'attivita' di commercializzazione di servizi turistici, sia assicurata senza oneri a carico dell'Ente pubblico.