Art. 14.
          Commercializzazione di singoli servizi turistici
 
  1. Non sono soggette alla specifica disciplina della presente legge
le  imprese fornitrici di singoli servizi turistici, la cui attivita'
sia disciplinata dalle relative normative di settore.
  2.  I fornitori di un singolo servizio turistico attinente a viaggi
e  soggiorni,  con  particolare  riguardo   ai   trasporti   e   alla
ricettivita',  possono  esercitare  le  attivita'  di  prenotazione e
commercializzazione del proprio prodotto:
   a) direttamente, attraverso la propria organizzazione strutturale;
   b) mediante affidamento della gestione delle suddette attivita' ad
un organismo associativo o consortile  o  cooperativo  o  societario,
costituito   dall'aggregazione  di  fornitori  del  singolo  medesimo
servizio turistico;
   c) mediante affidamento della gestione di specifiche attivita'  di
prenotazione  e vendita del singolo e medesimo servizio, con apposito
contratto di concessione ad imprenditori abilitati  allo  svolgimento
di  tali  attivita'  nell'ambito  degli elenchi merceologici previsti
nella relativa licenza di esercizio commerciale.
  3. Per i soggetti indicati al  comma  2  e'  espressamente  escluso
l'esercizio  delle  attivita'  proprie di agenzia di viaggio indicate
all'art. 2, con qualsivoglia modalita',  sia  che  venga  gestito  da
singoli  fornitori  o  da  fornitori  associati tra loro in qualsiasi
forma e modo o da concessionari, salvo che tali soggetti non  vengano
dotati  della  prescritta autorizzazione provinciale all'esercizio di
attivita' di agenzia di viaggi.
  4. Le attivita' di informazione ed accoglienza  attualmente  svolte
sulla  base della legge regionale dai Comuni, possono essere affidate
dai Comuni stessi, in concessione ai soggetti che svolgano  attivita'
di  prenotazione  e commercializzazione di singoli servizi turistici,
di cui alla lett. b) del comma 2 alle seguenti condizioni:
   a) venga garantito il diritto di adesione al servizio da parte  di
qualunque  fornitore  locale e venga previsto un sistema di controllo
della imparzialita' assicurata dal Comune mediante mezzi telematici o
in modo automatico nello svolgimento  del  servizio  autorizzato  dal
Comune;
   b)  venga  espressamente  previsto nel disciplinare di concessione
che la copertura finanziaria di tutte le spese connesse all'attivita'
di commercializzazione di servizi  turistici,  sia  assicurata  senza
oneri a carico dell'Ente pubblico.