Art. 6.
               Denuncia preventiva di inizio attivita'
 
  1.  La  denuncia di cui all'articolo 2 sostituisce l'autorizzazione
amministrativa nelle fattispecie concernenti la  somministrazione  al
pubblico  di  alimenti  e bevande, ed in particolare in quelle di cui
all'allegata tabella F, quando il rilascio del titolo  autorizzatorio
si  configuri quale atto dovuto, non sussistendo limitazioni di alcun
genere e non implicando la benche' minima  valutazione  discrezionale
da parte dell'amministrazione procedente.
  2. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non
oltre   sessanta  giorni  dalla  denuncia,  verificare  d'ufficio  la
sussistenza dei presupposti e dei  requisiti  di  legge  richiesti  e
disporre,  se  del  caso,  con  provvedimento  motivato da notificare
all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione
dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti, salvo che,  ove  cio'
sia  possibile,  l'interessato  provveda  a conformare alla normativa
vigente  detta  attivita'  ed  i  suoi  effetti  entro   il   termine
prefissatogli dall'amministrazione stessa.