Art. 6. Denuncia preventiva di inizio attivita' 1. La denuncia di cui all'articolo 2 sostituisce l'autorizzazione amministrativa nelle fattispecie concernenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ed in particolare in quelle di cui all'allegata tabella F, quando il rilascio del titolo autorizzatorio si configuri quale atto dovuto, non sussistendo limitazioni di alcun genere e non implicando la benche' minima valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione procedente. 2. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.