Art. 9. Somministrazione mediante distributori automatici 1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici, nell'ipotesi di cui al sesto comma dell'articolo 58, del D.P.G.R. 30 dicembre 1977, n. 02277/Pres., e' assoggettata al regime giuridico di cui all'articolo 6. 2. Nell'ipotesi di cui all'ottavo comma dell'articolo 58, del D.P.G.R. 30 dicembre 1977, n. 02277/Pres., e' applicabile il regime di cui all'articolo 7. 3. Le fattispecie di cui ai commi settimo e nono dell'articolo 58, del D.P.G.R. 30 dicembre 1977, n. 02277/Pres., non sono assoggettate alle norme sugli esercizi di somministrazione, ma solo a quelle igienico-sanitarie, e, rispettivamente, a quelle di polizia stradale, ove occorra, e a quelle di pubblica sicurezza, in quanto compatibili.