Art. 9.
          Somministrazione mediante distributori automatici
 
  1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante  distributori
automatici,  nell'ipotesi di cui al sesto comma dell'articolo 58, del
D.P.G.R. 30 dicembre 1977, n. 02277/Pres., e' assoggettata al  regime
giuridico di cui all'articolo 6.
  2.  Nell'ipotesi  di  cui  all'ottavo  comma  dell'articolo 58, del
D.P.G.R.  30 dicembre 1977, n. 02277/Pres., e' applicabile il  regime
di cui all'articolo 7.
  3.  Le fattispecie di cui ai commi settimo e nono dell'articolo 58,
del D.P.G.R. 30 dicembre 1977, n. 02277/Pres., non sono  assoggettate
alle  norme  sugli  esercizi  di  somministrazione,  ma solo a quelle
igienico-sanitarie, e, rispettivamente, a quelle di polizia stradale,
ove occorra, e a quelle di pubblica sicurezza, in quanto compatibili.