Art. 14.
          Contratti di servizio finalizzati alla mobilita'
 
  1.  Per  l'attuazione  operativa  dei  piani  di  mobilita'  di cui
all'art.   13, comma 1, gli  enti  concedenti  servizi  di  trasporto
pubblico  locale  possono  ricorrere  alla  stipula  di  contratti di
mobilita'  con  le  aziende  operanti  nel  comparto  del   trasporto
pubblico.
  2.   I   contratti   di   mobilita'   possono  essere  aperti  alla
partecipazione delle associazioni di  cui  all'art.  11  e  alla  USL
territorialmente competente.
  3.  Il contratto di mobilita', oltre ai requisiti di forma previsti
dalla legge, deve obbligatoriamente disciplinare:
   a) la qualita' e la quantita' dei servizi resi;
   b) le modalita' di produzione del trasporto;
   c) i costi a carico  degli  enti  pubblici  e  delle  associazioni
contraenti;
   d) le tariffe a carico degli utenti.