Art. 15. Servizio di accompagnamento 1. Per migliorare l'utilita' sociale e il gradimento del servizio dedicato ai disabili, i comuni e le province possono istituire il servizio di accompagnamento, in vettura sulle direttrici interessate ai piani di mobilita'. 2. Il servizio e' istituito con il contratto di mobilita' che ne prevede la regolamentazione e puo' essere affidato in regime di convenzione ai soggetti di cui all'art. 11 senza oneri per il vettore.