Art. 15.
                     Servizio di accompagnamento
 
  1.  Per  migliorare l'utilita' sociale e il gradimento del servizio
dedicato ai disabili, i comuni e le  province  possono  istituire  il
servizio  di accompagnamento, in vettura sulle direttrici interessate
ai piani di mobilita'.
  2. Il servizio e' istituito con il contratto di  mobilita'  che  ne
prevede  la  regolamentazione  e  puo'  essere  affidato in regime di
convenzione ai soggetti  di  cui  all'art.  11  senza  oneri  per  il
vettore.