Art. 37.
       Norme di interpretazione autentica degli articoli 2 e 3
             della legge regionale 20 aprile 1976, n. 41
 
  1. I contributi e le sovvenzioni di cui agli articoli 2 e  3  della
legge  regionale  20  aprile  1976,  n. 41, e successive modifiche ed
integrazioni, sono erogati  in  favore  delle  associazioni  donatori
volontari  di  sangue, ad integrazione delle somme corrisposte per la
cessione di unita' di sangue, al fine di agevolare la promozione e la
raccolta del sangue umano  e  di  sostenere  l'attivita'  complessiva
delle predette associazioni operanti nel territorio regionale.