Art. 37. Norme di interpretazione autentica degli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 41 1. I contributi e le sovvenzioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, sono erogati in favore delle associazioni donatori volontari di sangue, ad integrazione delle somme corrisposte per la cessione di unita' di sangue, al fine di agevolare la promozione e la raccolta del sangue umano e di sostenere l'attivita' complessiva delle predette associazioni operanti nel territorio regionale.