Art. 38.
     Variazione di destinazione di somme assegnate alle aziende
unita' sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e alle universita'
 
  1. Il termine di cui all'articolo 12 della legge regionale 6 aprile
1996,  n.  25,  e  successive  modifiche, e' prorogato al 31 dicembre
1997.
  Entro tale termine, fermi restando gli originari  provvedimenti  di
assegnazione  di  somme  per le spese in conto capitale relative agli
esercizi finanziari 1993 e precedenti,  i  direttori  generali  delle
aziende  unita'  sanitarie  locali,  delle  aziende ospedaliere e dei
policlinici universitari sono  autorizzati  ad  utilizzare  le  somme
originariamente   assegnate,   ivi   comprese  le  economie  di  gara
eventualmente verificatesi, per nuove o  attuali  ulteriori  esigenze
connesse  con  il  necessario  rinnovo  o  ampliamento  tecnologico o
edilizio.