Art. 38. Variazione di destinazione di somme assegnate alle aziende unita' sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e alle universita' 1. Il termine di cui all'articolo 12 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25, e successive modifiche, e' prorogato al 31 dicembre 1997. Entro tale termine, fermi restando gli originari provvedimenti di assegnazione di somme per le spese in conto capitale relative agli esercizi finanziari 1993 e precedenti, i direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e dei policlinici universitari sono autorizzati ad utilizzare le somme originariamente assegnate, ivi comprese le economie di gara eventualmente verificatesi, per nuove o attuali ulteriori esigenze connesse con il necessario rinnovo o ampliamento tecnologico o edilizio.