Art. 39. Rete per l'emergenza 1. Fino al 31 dicembre 2000 la gestione dei servizi previsti dall'articolo 36, comma 2, lettera b) della legge regionale 30 novembre 1993, n. 30 e' attivata prioritariamente mediante la stipula di apposita convenzione con enti pubblici e, in particolare fra questi, con quelli di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, cosi' come modificato dall'articolo 7 della legge 20 novembre 1995, n. 490. 2. La convenzione di cui al comma 1, da sottoporre al parere della competente Commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, potra' prevedere la piena utilizzazione delle risorse indicate al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, per le finalita' ivi previste. 3. Il termine per l'utilizzazione delle somme di cui al combinato disposto degli articoli 4 e 7 della legge regionale 28 febbraio 1986, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, destinate all'acquisizione di beni, mediante apposito appalto di fornitura o alla realizzazione degli adeguamenti edilizi ivi previsti, e' fissato al 30 giugno 1998.