Art. 39.
                        Rete per l'emergenza
 
  1.  Fino  al  31  dicembre  2000  la  gestione dei servizi previsti
dall'articolo 36, comma  2,  lettera  b)  della  legge  regionale  30
novembre  1993,  n.    30  e'  attivata  prioritariamente mediante la
stipula di apposita convenzione con enti pubblici e,  in  particolare
fra  questi,  con  quelli  di  cui  all'articolo  1  del  decreto del
Presidente della Repubblica  31  luglio  1980,  n.  613,  cosi'  come
modificato dall'articolo 7 della legge 20 novembre 1995, n. 490.
  2.  La convenzione di cui al comma 1, da sottoporre al parere della
competente   Commissione   legislativa    dell'assemblea    regionale
siciliana,  potra'  prevedere  la  piena  utilizzazione delle risorse
indicate al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 18  maggio
1996, n.  33, per le finalita' ivi previste.
  3.  Il  termine per l'utilizzazione delle somme di cui al combinato
disposto degli articoli 4 e 7 della legge regionale 28 febbraio 1986,
n.   8,   e   successive   modifiche   ed   integrazioni,   destinate
all'acquisizione  di  beni,  mediante apposito appalto di fornitura o
alla realizzazione degli adeguamenti edilizi ivi previsti, e' fissato
al 30 giugno 1998.