Art. 40.
             Retribuzione ai dipendenti dell'elisoccorso
 
  1.  L'assessore  regionale  per  la  sanita'   e'   autorizzato   a
corrispondere  direttamente  ai soggetti di cui all'articolo 54 della
legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 quanto dagli stessi  vantato  a
titolo  di  retribuzione  nei  confronti  delle  societa' che abbiano
prestato,  a  qualsiasi  titolo,   in   favore   dell'Amministrazione
regionale, i servizi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 7
agosto 1990, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.
  2.  Agli  oneri  derivanti  dall'applicazione di quanto previsto al
comma 1,  che  graveranno  sul  capitolo  42730  del  bilancio  della
Regione, nel limite di lire 1.000 milioni, si fa fronte con una quota
dei  crediti riconosciuti alle societa' citate per la prestazione dei
suddetti servizi, in virtu' di  apposito  provvedimento  adottato  ai
sensi dell'articolo 2041 del codice civile.
  3.   L'erogazione  delle  somme  in  favore  dei  soggetti  di  cui
all'articolo 54 della legge regionale  18  maggio  1996,  n.  33,  e'
subordinata   a  dichiarazione  di  consenso  e  ad  attestazione  di
conformita', relativamente all'ammontare,  da  parte  delle  societa'
dalle   quali   gli  stessi  dipendono  o  dalle  quali  siano  stati
dipendenti. Le relative  somme  saranno  erogate  a  decurtazione  di
quanto   spettante   alle  predette  societa'  in  forza  del  citato
provvedimento di riconoscimento di debito.