Art. 40. Retribuzione ai dipendenti dell'elisoccorso 1. L'assessore regionale per la sanita' e' autorizzato a corrispondere direttamente ai soggetti di cui all'articolo 54 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 quanto dagli stessi vantato a titolo di retribuzione nei confronti delle societa' che abbiano prestato, a qualsiasi titolo, in favore dell'Amministrazione regionale, i servizi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione di quanto previsto al comma 1, che graveranno sul capitolo 42730 del bilancio della Regione, nel limite di lire 1.000 milioni, si fa fronte con una quota dei crediti riconosciuti alle societa' citate per la prestazione dei suddetti servizi, in virtu' di apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile. 3. L'erogazione delle somme in favore dei soggetti di cui all'articolo 54 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, e' subordinata a dichiarazione di consenso e ad attestazione di conformita', relativamente all'ammontare, da parte delle societa' dalle quali gli stessi dipendono o dalle quali siano stati dipendenti. Le relative somme saranno erogate a decurtazione di quanto spettante alle predette societa' in forza del citato provvedimento di riconoscimento di debito.