Art. 17. Esercizio dell'attivita' venatoria 1. L'esercizio venatorio puo' essere praticato in via esclusiva nelle forme consentite dalla presente legge. 2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 3. E' considerato inoltre esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi, con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o in attesa della medesima per abbatterla. 4. Qualunque modo di abbattimento o cattura diverso da quelli di cui al comma 2 e' vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o forza maggiore. 5. La fauna abbattuta durante l'esercizio venatorio praticato in conformita' alle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata. 6. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini dell'esercizio delle attivita' di impresa agricola previste dalla presente legge, limitatamente all'area dove vengono allevati gli animali e alle specie oggetto di allevamento. 7. L'attivita' venatoria puo' essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di eta' e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attivita' venatoria, con massimali di lire 1.000 milioni per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonche' di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio della attivita' venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o per invalidita' permanente. 8. I massimali di cui al comma 7 vengono aggiornati ogni quattro anni secondo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 9. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' venatoria e' necessario il possesso del tesserino regionale. 10. In caso di sinistro trova applicazione l'articolo 12, comma 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.