Art. 17.
                 Esercizio dell'attivita' venatoria
 
  1. L'esercizio venatorio puo' essere  praticato  in  via  esclusiva
nelle forme consentite dalla presente legge.
  2.    Costituisce    esercizio    venatorio   ogni   atto   diretto
all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego
dei mezzi consentiti dall'articolo 13 della legge 11  febbraio  1992,
n. 157.
  3.  E'  considerato  inoltre  esercizio  venatorio  il  vagare o il
soffermarsi, con i mezzi destinati a tale scopo o  in  attitudine  di
ricerca  della  fauna  selvatica  o  in  attesa  della  medesima  per
abbatterla.
  4. Qualunque modo di abbattimento o cattura diverso  da  quelli  di
cui  al comma 2 e' vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o
forza maggiore.
  5. La fauna abbattuta durante l'esercizio  venatorio  praticato  in
conformita' alle disposizioni della presente legge appartiene a colui
che l'ha cacciata.
  6.  Non  costituisce  esercizio  venatorio  il  prelievo  di  fauna
selvatica ai fini dell'esercizio delle attivita' di impresa  agricola
previste  dalla  presente  legge, limitatamente all'area dove vengono
allevati gli animali e alle specie oggetto di allevamento.
  7. L'attivita'  venatoria  puo'  essere  esercitata  da  chi  abbia
compiuto  il  diciottesimo anno di eta' e sia munito della licenza di
porto di fucile per uso di caccia, di  polizza  assicurativa  per  la
responsabilita'  civile  verso  terzi derivante dall'uso delle armi o
degli arnesi utili all'attivita' venatoria,  con  massimali  di  lire
1.000  milioni  per  ogni  sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni
persona danneggiata e lire 250 milioni per  danni  ad  animali  ed  a
cose,   nonche'  di  polizza  assicurativa  per  infortuni  correlata
all'esercizio della attivita' venatoria, con massimale  di  lire  100
milioni per morte o per invalidita' permanente.
  8.  I  massimali  di cui al comma 7 vengono aggiornati ogni quattro
anni secondo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 12 della legge
11 febbraio 1992, n. 157.
  9. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' venatoria e' necessario il
possesso del tesserino regionale.
  10. In caso di sinistro trova applicazione l'articolo 12, comma 10,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.