Art. 18. Calendario venatorio 1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, emana, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio regionale relativo all'intera annata venatoria, per i periodi e le specie previste dall'articolo 19, con l'indicazione del numero massimo, complessivo e distinto per ognuna delle diverse specie, dei capi da abbattere per ciascuna delle giornate di caccia. L'annata venatoria decorre dal 15 giugno di ogni anno e termina il 14 giugno dell'anno successivo. 2. Alle disposizioni del calendario venatorio, con le deroghe e le prescrizioni che l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ritiene di operare, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, sono sottoposte anche le zone del territorio regionale nelle quali sono istituite le aziende faunistico-venatorie e le aziende agro-venatorie. 3. In sede di emissione del calendario venatorio l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste regolamenta l'uso del furetto munito di museruola. 4. Con le stesse procedure di adozione del calendario venatorio, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, puo' vietare la caccia o ridurne i periodi per alcune localita' e per determinate specie di selvaggina, pur se incluse fra quelle indicate dall'articolo 2, comma 2, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, stagionali o climatiche o per malattie o per altre calamita'. 5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non puo' essere superiore a tre. L'esercizio venatorio e' consentito nei giorni di sabato e domenica e, a scelta del cacciatore, di lunedi', di mercoledi', o di giovedi'. 6. (Comma omesso in quanto impugnato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana). 7. La caccia di selezione al cinghiale e' consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. 8. Il calendario venatorio e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione.