Art. 18.
                        Calendario venatorio
 
  1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il
Comitato  regionale faunistico-venatorio, emana, entro e non oltre il
15 giugno di ogni anno, il calendario  venatorio  regionale  relativo
all'intera  annata  venatoria,  per  i  periodi  e le specie previste
dall'articolo 19, con l'indicazione del numero massimo, complessivo e
distinto per ognuna delle diverse specie, dei capi da  abbattere  per
ciascuna  delle giornate di caccia. L'annata venatoria decorre dal 15
giugno di ogni anno e termina il 14 giugno dell'anno successivo.
  2. Alle disposizioni del calendario venatorio, con le deroghe e  le
prescrizioni che l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
ritiene     di     operare,    sentito    il    Comitato    regionale
faunistico-venatorio, sono sottoposte anche le  zone  del  territorio
regionale  nelle quali sono istituite le aziende faunistico-venatorie
e le aziende agro-venatorie.
  3. In  sede  di  emissione  del  calendario  venatorio  l'Assessore
regionale  per  l'agricoltura  e  le  foreste  regolamenta  l'uso del
furetto munito di museruola.
  4. Con le stesse procedure di adozione  del  calendario  venatorio,
l'Assessore  regionale  per  l'agricoltura  e  le foreste, sentito il
Comitato regionale faunistico-venatorio, puo'  vietare  la  caccia  o
ridurne  i  periodi  per alcune localita' e per determinate specie di
selvaggina, pur se incluse fra quelle indicate dall'articolo 2, comma
2, per motivate ragioni connesse alla consistenza  faunistica  o  per
sopravvenute   particolari   condizioni  ambientali,  paesaggistiche,
naturalistiche, stagionali o climatiche o per malattie  o  per  altre
calamita'.
  5.  Il  numero delle giornate di caccia settimanali non puo' essere
superiore a tre. L'esercizio venatorio e' consentito  nei  giorni  di
sabato  e  domenica  e,  a  scelta  del  cacciatore,  di  lunedi', di
mercoledi', o di giovedi'.
  6. (Comma omesso in quanto impugnato ai sensi  dell'art.  28  dello
Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).
  7. La caccia di selezione al cinghiale e' consentita fino ad un'ora
dopo il tramonto.
  8.  Il  calendario venatorio e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Regione.