Art. 19. Periodi di attivita' venatoria 1. (Comma omesso in quanto impugnato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana). 2. Per le stagioni venatorie successive a quella del 1997/1998 la caccia alla coturnice siciliana e' subordinata al censimento di consistenza della specie. 3. Non e' consentita la caccia di appostamento alla beccaccia e al beccaccino. 4. Nell'ambito della Regione si applicano provvedimenti che il Presidente del Consiglio dei Ministri emana per definire nuovi elenchi e per adottare variazioni degli elenchi delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Nel caso di mancato rispetto dei termini ivi previsti, alla definizione degli elenchi provvede con proprio decreto il Presidente della Regione entro i successivi sessanta giorni. 5. (Comma omesso in quanto impugnato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).