Art. 19.
                   Periodi di attivita' venatoria
 
  1. (Comma omesso in quanto impugnato ai sensi  dell'art.  28  dello
Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).
   2.  Per le stagioni venatorie successive a quella del 1997/1998 la
caccia alla coturnice  siciliana  e'  subordinata  al  censimento  di
consistenza della specie.
  3.  Non e' consentita la caccia di appostamento alla beccaccia e al
beccaccino.
  4. Nell'ambito della Regione  si  applicano  provvedimenti  che  il
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  emana  per  definire nuovi
elenchi  e  per  adottare  variazioni  degli  elenchi  delle   specie
cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della legge 11 febbraio
1992, n.  157. Nel caso di mancato rispetto dei termini ivi previsti,
alla  definizione  degli  elenchi  provvede  con  proprio  decreto il
Presidente della Regione entro i successivi sessanta giorni.
  5. (Comma omesso in quanto impugnato ai sensi  dell'art.  28  dello
Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).