Art. 20.
                   Particolari modalita' di caccia
 
  1.  L'esercizio  venatorio  puo' essere praticato, con l'ausilio di
cani di qualsiasi razza fino al 31 dicembre di ogni anno e con  l'uso
dei  soli cani da ferma dal 1 gennaio di ogni anno fino alla chiusura
della stagione venatoria, ad eccezione della caccia alla volpe ed  al
cinghiale,  per la quale potranno essere utilizzati cani da tana e da
seguita. La caccia dal 1  gennaio  fino  alla  data  di  chiusura  e'
consentita  nei  boschi, nei seminativi arborati, negli uliveti privi
di frutto  pendente,  negli  acquitrini,  corsi  d'acqua  e  laghetti
artificiali,  anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri.
E' fatto obbligo al cacciatore di raggiungere le localita' di caccia,
comprese quelle adibite a gare ed allenamenti di caccia  alternativa,
e le aziende agro-venatorie con l'arma in custodia, purche' scarica o
smontata.
  L'attraversamento  di  zone  interduse  tra  zone  autorizzate alla
pratica venatoria e' consentito anche  con  l'arma  montata,  purche'
scarica.
  2.  La  caccia  al cinghiale e' regolamentata e gestita dall'ambito
territoriale di caccia competente per territorio.
  3. Nei periodi e nei giorni nei quali non e' consentito l'esercizio
venatorio sono vietati il porto, il trasporto e l'uso sia delle  armi
da caccia che delle carabine, a meno che il trasporto non avvenga con
l'arma smontata o chiusa in apposita custodia, purche' scarica.
  4.  (Comma  omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).