Art. 20. Particolari modalita' di caccia 1. L'esercizio venatorio puo' essere praticato, con l'ausilio di cani di qualsiasi razza fino al 31 dicembre di ogni anno e con l'uso dei soli cani da ferma dal 1 gennaio di ogni anno fino alla chiusura della stagione venatoria, ad eccezione della caccia alla volpe ed al cinghiale, per la quale potranno essere utilizzati cani da tana e da seguita. La caccia dal 1 gennaio fino alla data di chiusura e' consentita nei boschi, nei seminativi arborati, negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri. E' fatto obbligo al cacciatore di raggiungere le localita' di caccia, comprese quelle adibite a gare ed allenamenti di caccia alternativa, e le aziende agro-venatorie con l'arma in custodia, purche' scarica o smontata. L'attraversamento di zone interduse tra zone autorizzate alla pratica venatoria e' consentito anche con l'arma montata, purche' scarica. 2. La caccia al cinghiale e' regolamentata e gestita dall'ambito territoriale di caccia competente per territorio. 3. Nei periodi e nei giorni nei quali non e' consentito l'esercizio venatorio sono vietati il porto, il trasporto e l'uso sia delle armi da caccia che delle carabine, a meno che il trasporto non avvenga con l'arma smontata o chiusa in apposita custodia, purche' scarica. 4. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).