Art. 21. Divieti 1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge, si osservano i divieti di cui all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. E' vietato in particolare: a) catturare, uccidere, detenere, vendere o acquistare esemplari di fauna selvatica; b) l'esercizio venatorio nelle aree-rifugio e nelle zone cinofile; c) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in prossimita' di "marcati", "pagliara", recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale, nonche' in prossimita' di animali al pascolo; d) cacciare sparando da cavallo e veicoli a trazione animale; e) usare a fini di richiamo o cattu'ra uccelli vivi nonche' richiami acustici a funzionamento meccanico, elettrico, elettromagnetico o elettromeccanico, elettronici, telecomandati o radiocomandati, con o senza l'amplificazione del suono; f) usare armi ad aria o a gas compresso, usare esplosivi e prodotti gassosi o affumicanti; g) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo agonistico su uccelli, fatti salvi l'esercizio venatorio e le gare di caccia alternativa con cani da ferma e da riporto; h) vendere, detenere per vendere, acquistare parti o prodotti derivati di fauna selvatica, non provenienti da allevamento, anche per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico; i) praticare l'esercizio venatorio nelle piantagioni arboree, nei boschi e nei terreni a pascolo cespugliato danneggiati gravemente ed estesamente da incendi verificatisi nell'anno in corso e nell'anno precedente; l) usare mezzi o dispositivi elettrici atti ad uccidere o stordire, lanterne, fari, specchi ed altri dispositivi abbaglianti. 2. La caccia e' vietata su tutti i valichi montani interessati dalle principali rotte di migrazione dell'avifauna, per una ampiezza complessiva di mille metri coassiale al valico. 3. Tutte le zone comunque sottratte all'esercizio venatorio devono essere delimitate da apposite tabellazioni, da installare a cura delle ripartizioni faunistico-venatorie, dei soggetti indicati negli articoli 24, 25 e 38, degli altri enti pubblici e privati che sono preposti alla vigilanza delle zone sottratte all'esercizio venatorio.