Art. 21.
                               Divieti
 
  1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni della  presente  legge,
si osservano i divieti di cui all'articolo 21 della legge 11 febbraio
1992, n. 157. E' vietato in particolare:
   a)  catturare,  uccidere, detenere, vendere o acquistare esemplari
di fauna selvatica;
   b) l'esercizio venatorio nelle aree-rifugio e nelle zone cinofile;
   c) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di
fucile  da  caccia  con  canna  ad  anima  liscia   o   da   distanza
corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso
di  uso  di  altre  armi,  in  prossimita'  di "marcati", "pagliara",
recinti  ed  altre  aree  delimitate   destinate   al   ricovero   ed
all'alimentazione   del   bestiame   nel   periodo  di  utilizzazione
agro-silvo-pastorale, nonche' in prossimita' di animali al pascolo;
   d) cacciare sparando da cavallo e veicoli a trazione animale;
   e) usare a fini  di  richiamo  o  cattu'ra  uccelli  vivi  nonche'
richiami    acustici    a    funzionamento    meccanico,   elettrico,
elettromagnetico o  elettromeccanico,  elettronici,  telecomandati  o
radiocomandati, con o senza l'amplificazione del suono;
   f)  usare  armi  ad  aria  o  a  gas  compresso, usare esplosivi e
prodotti gassosi o affumicanti;
   g) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo  agonistico  su
uccelli,  fatti  salvi  l'esercizio  venatorio  e  le  gare di caccia
alternativa con cani da ferma e da riporto;
   h) vendere, detenere per  vendere,  acquistare  parti  o  prodotti
derivati  di  fauna  selvatica, non provenienti da allevamento, anche
per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
   i) praticare l'esercizio venatorio nelle piantagioni arboree,  nei
boschi  e nei terreni a pascolo cespugliato danneggiati gravemente ed
estesamente da incendi verificatisi nell'anno in  corso  e  nell'anno
precedente;
   l)  usare  mezzi  o  dispositivi  elettrici  atti  ad  uccidere  o
stordire, lanterne, fari, specchi ed altri dispositivi abbaglianti.
  2. La caccia e' vietata su  tutti  i  valichi  montani  interessati
dalle  principali rotte di migrazione dell'avifauna, per una ampiezza
complessiva di mille metri coassiale al valico.
  3. Tutte le zone comunque sottratte all'esercizio venatorio  devono
essere  delimitate  da  apposite  tabellazioni,  da installare a cura
delle ripartizioni faunistico-venatorie, dei soggetti indicati  negli
articoli  24,  25  e 38, degli altri enti pubblici e privati che sono
preposti alla vigilanza delle zone sottratte all'esercizio venatorio.