Art. 22.
                    Ambiti territoriali di caccia
 
  1. Gli ambiti territoriali di caccia (ATC) sono unita' territoriali
di gestione e di prelievo venatorio programmato  e  commisurato  alle
risorse    faunistiche;   corrispondono   a   zone   del   territorio
agro-silvo-pastorale  tra  loro  fondamentalmente  omogenee  e   sono
destinati alla fruizione faunistico-venatoria dei cacciatori ai quali
e' stato dato diritto di accesso.
  2.  Le  zone  costituite  in  ambiti  territoriali  di caccia hanno
dimensione provinciale e sono delimitate dai confini della provincia.
  3. l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste verifica  e
rende  pubblico  con proprio decreto e con periodicita' quinquennale,
sulla base di dati censuari, l'indice  medio  di  densita'  venatoria
regionale  definendo  sulla  base di questo l'indice massimo per ogni
ambito  territoriale  di  caccia,  in   relazione   alle   condizioni
ambientali ed alle caratteristiche di omogeneita' venatoria tra tutti
gli  ambiti territoriali di caccia della Regione e ricorrendo inoltre
alla riorganizzazione  dell'estensione  dell'ambito  territoriale  di
caccia  al  fine  di  garantire  parita' di condizioni nell'esercizio
venatorio presso vari ambiti.
  4. l'indice medio regionale di densita' venatoria e' costituito dal
rapporto fra il numero dei cacciatori  residenti  in  Sicilia  ed  il
territorio agro-silvo-pastorale regionale.
  5.  Per  il  funzionamento  degli  ambiti territoriali di caccia si
osservano le seguenti disposizioni:
   a) il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di
caccia ricadente nella provincia di residenza; ha altresi' accesso ad
altri due ambiti della Regione, secondo il  criterio  cronologico  di
presentazione  delle  relative istanze nel caso che non sia raggiunta
in essi la  densita'  massima  di  cui  al  comma  3;  a  parita'  di
condizione  cronologica avranno la preferenza i cacciatori resi denti
in ambiti contigui. A  partire  dalla  prima  domenica  del  mese  di
novembre  al  cacciatore  e'  altresi'  consentito  l'esercizio della
caccia alla selvaggina migratoria, oltre che all'interno  dell'ambito
territoriale di caccia di residenza e di quelli prescelti anche negli
altri   ambiti   della   Regione  senza  obblighi  di  partecipazione
economica;
   b) entro il 31 dicembre di ciascun  anno,  il  cacciatore  inoltra
istanza   alle   ripartizioni   faunistico-venatorie  operanti  nelle
province in cui ncadano gli ambiti territoriali di  caccia  prescelti
oltre  quello  di  residenza ed in cui intende esercitare l'attivita'
venatoria;  entro  quindici  giorni  dalla  chiusura   dell'esercizio
venatorio   le   ripartizioni   comunicano   al   competente   gruppo
dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle  foreste  i  dati
utili  a determinare gli indici di densita' massima di cui al comma 3
per l'anno successivo. Entro il 30 aprile l'Assessorato regionale per
l'agricoltura  e  le  foreste   rende   noto,   per   le   successive
determinazioni  delle  ripartizioni  faunistico-venatorie,  il numero
massimo dei cacciatori ammissibile in ciascun ambito territoriale  di
caccia prevedendo una riserva del 10 per cento a favore di cacciatori
provenienti   da   altre   regioni   nell'ambito   del  principio  di
reciprocita'.   Le  ripartizioni  faunistico-venatorie  provvedono  a
trasmettere,  per la pubblicazione, ai comuni della propria provincia
gli elenchi nominativi di ammissione  negli  ambiti  territoriali  di
caccia  prescelti oltre quello di residenza. Qualora i cacciatori non
facciano pervenire nei  termini  prescritti  la  propria  scelta,  si
intende confermata quella dell'anno precedente;
   c)  gli  organi  di  gestione  degli ambiti territoriali di caccia
hanno la facolta' di proporre l'ammissione nei  rispettivi  territori
di  un  numero  di  cacciatori superiore a quello fissato dall'indice
massimo  di  densita'  venatoria,  con  delibera  motivata  e  previo
accertamento   e   valutazione   di   incremento   della  popolazione
faunistica;
   d) il cacciatore di altra Regione viene  ammesso  dall'Assessorato
regionale  per  l'agricoltura  e  le  foreste  in  uno  degli  ambiti
territoriali di caccia secondo l'ordine cronologico di  presentazione
delle  istanze.    Nel  caso  di  ammissione  deve pagare la tassa di
concessione regionale.
  6. Per i cacciatori provenienti da  altra  Regione  si  applica  il
principio  della  reciprocita',  in  base  al quale non e' consentito
l'accesso in un ambito territoriale di caccia della Sicilia,  qualora
nella  Regione  di  residenza  non sia consentito l'accesso in ambiti
territoriali  di  caccia  a  cacciatori  provenienti  dalla   Regione
siciliana.
  7. Le isole Eolie, Pelagie Egadi, Pantelleria ed Ustica fanno parte
dell'ambito   territoriale   di   caccia  della  provincia  cui  esse
appartengono.
  8.  l'Assessore  regionale  per  l'agricoltura  e  le  foreste,  su
proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie, sentito il Comitato
regionale faunistico venatorio, sulla base dei programmi di  gestione
presentati  dagli  ambiti  territoriali di caccia, assegna le risorse
finanziarie per l'attuazione dei programmi medesimi.