Art. 22. Ambiti territoriali di caccia 1. Gli ambiti territoriali di caccia (ATC) sono unita' territoriali di gestione e di prelievo venatorio programmato e commisurato alle risorse faunistiche; corrispondono a zone del territorio agro-silvo-pastorale tra loro fondamentalmente omogenee e sono destinati alla fruizione faunistico-venatoria dei cacciatori ai quali e' stato dato diritto di accesso. 2. Le zone costituite in ambiti territoriali di caccia hanno dimensione provinciale e sono delimitate dai confini della provincia. 3. l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste verifica e rende pubblico con proprio decreto e con periodicita' quinquennale, sulla base di dati censuari, l'indice medio di densita' venatoria regionale definendo sulla base di questo l'indice massimo per ogni ambito territoriale di caccia, in relazione alle condizioni ambientali ed alle caratteristiche di omogeneita' venatoria tra tutti gli ambiti territoriali di caccia della Regione e ricorrendo inoltre alla riorganizzazione dell'estensione dell'ambito territoriale di caccia al fine di garantire parita' di condizioni nell'esercizio venatorio presso vari ambiti. 4. l'indice medio regionale di densita' venatoria e' costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori residenti in Sicilia ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale. 5. Per il funzionamento degli ambiti territoriali di caccia si osservano le seguenti disposizioni: a) il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia ricadente nella provincia di residenza; ha altresi' accesso ad altri due ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso che non sia raggiunta in essi la densita' massima di cui al comma 3; a parita' di condizione cronologica avranno la preferenza i cacciatori resi denti in ambiti contigui. A partire dalla prima domenica del mese di novembre al cacciatore e' altresi' consentito l'esercizio della caccia alla selvaggina migratoria, oltre che all'interno dell'ambito territoriale di caccia di residenza e di quelli prescelti anche negli altri ambiti della Regione senza obblighi di partecipazione economica; b) entro il 31 dicembre di ciascun anno, il cacciatore inoltra istanza alle ripartizioni faunistico-venatorie operanti nelle province in cui ncadano gli ambiti territoriali di caccia prescelti oltre quello di residenza ed in cui intende esercitare l'attivita' venatoria; entro quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio venatorio le ripartizioni comunicano al competente gruppo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste i dati utili a determinare gli indici di densita' massima di cui al comma 3 per l'anno successivo. Entro il 30 aprile l'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste rende noto, per le successive determinazioni delle ripartizioni faunistico-venatorie, il numero massimo dei cacciatori ammissibile in ciascun ambito territoriale di caccia prevedendo una riserva del 10 per cento a favore di cacciatori provenienti da altre regioni nell'ambito del principio di reciprocita'. Le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono a trasmettere, per la pubblicazione, ai comuni della propria provincia gli elenchi nominativi di ammissione negli ambiti territoriali di caccia prescelti oltre quello di residenza. Qualora i cacciatori non facciano pervenire nei termini prescritti la propria scelta, si intende confermata quella dell'anno precedente; c) gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia hanno la facolta' di proporre l'ammissione nei rispettivi territori di un numero di cacciatori superiore a quello fissato dall'indice massimo di densita' venatoria, con delibera motivata e previo accertamento e valutazione di incremento della popolazione faunistica; d) il cacciatore di altra Regione viene ammesso dall'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste in uno degli ambiti territoriali di caccia secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. Nel caso di ammissione deve pagare la tassa di concessione regionale. 6. Per i cacciatori provenienti da altra Regione si applica il principio della reciprocita', in base al quale non e' consentito l'accesso in un ambito territoriale di caccia della Sicilia, qualora nella Regione di residenza non sia consentito l'accesso in ambiti territoriali di caccia a cacciatori provenienti dalla Regione siciliana. 7. Le isole Eolie, Pelagie Egadi, Pantelleria ed Ustica fanno parte dell'ambito territoriale di caccia della provincia cui esse appartengono. 8. l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie, sentito il Comitato regionale faunistico venatorio, sulla base dei programmi di gestione presentati dagli ambiti territoriali di caccia, assegna le risorse finanziarie per l'attuazione dei programmi medesimi.