Art. 23.
       Struttura e funzioni dell'ambito territoriale di caccia
 
  1. La gestione dell'ambito territoriale di caccia e' affidata ad un
comitato  di  gestione  presieduto  dal   dirigente   preposto   alla
ripartizione faunistico-venatoria.
  2.  Il  comitato  di  gestione e' nominato per la prima volta entro
trenta  giorni  dall'entrata  in   vigore   della   presente   legge,
dall'Assessore  regionale  per  l'agricoltura  e  le foreste, dura in
carica tre anni e i  suoi  componenti  posssono  essere  riconfermati
immediatamente una sola volta.
  3.  (Comma  omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto, dal Commissario dello Stato pe la Regione siciliana).
  4. Il comitato di gestione dell'ATC assolve i seguenti compiti:
   a) collabora alla stesura del piano di gestione  annuale  e  della
relazione consuntiva;
   b)  e'  chiamato  ad  esprimere  parere  consultivo  sulla stesura
definitiva di tali piani  prima  della  presentazione  ai  competenti
organi che devono approvarli;
   c) su proposta del responsabile, delibera le spese per la gestione
dell'ATC  utilizzando i fondi a cio' destinati ed eventuali ulteriori
fondi derivanti da contributi volontari;
   d) prende  parte  alle  attivita'  di  aggiornamento  del  catasto
ambientale e alla organizzazione dei censimenti annuali della fauna;
   e)  organizza  la  partecipazione dei cacciatori alle attivita' di
salvaguardia  e  di  miglioramento  ambientale,   alla   difesa   del
territorio dagli incendi e da altre cause di degrado;
   f)  promuove  azioni  tese alla conservazione, tutela e ripristino
ambientale.
  5. Qualora le riunioni dovessero per tre volte di seguito non avere
luogo per il mancato raggiungimento del  numero  legale,  l'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste procedera' allo scioglimento
del  comitato  di  gestione.  Nel  caso  in  cui  i rappresentanti di
associazioni o di enti, senza valido motivo, disertino per tre  volte
consecutive  le  riunioni  del comitato di gestione, il presidente li
dichiara decaduti e ne richiede la sostituzione.
  6. Il comitato si riunisce su convocazione del  presidente.  Potra'
riunirsi  altresi'  su  richiesta  scritta  di  almeno  un  terzo dei
componenti.
  7. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dal personale
della ripartizione faunistico-venatoria.
  8. Ai componenti del comitato di  gestione  per  la  partecipazione
alle   sedute,   competono   il  rimborso  delle  spese  di  viaggio,
l'indennita' di missione nonche' ove dovuto il  gettone  di  presenza
nella  misura  fissata  dall'articolo  10  della  legge  regionale  4
dicembre 1978, n.  57 e successive modificazioni.