Art. 23. Struttura e funzioni dell'ambito territoriale di caccia 1. La gestione dell'ambito territoriale di caccia e' affidata ad un comitato di gestione presieduto dal dirigente preposto alla ripartizione faunistico-venatoria. 2. Il comitato di gestione e' nominato per la prima volta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, dura in carica tre anni e i suoi componenti posssono essere riconfermati immediatamente una sola volta. 3. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato pe la Regione siciliana). 4. Il comitato di gestione dell'ATC assolve i seguenti compiti: a) collabora alla stesura del piano di gestione annuale e della relazione consuntiva; b) e' chiamato ad esprimere parere consultivo sulla stesura definitiva di tali piani prima della presentazione ai competenti organi che devono approvarli; c) su proposta del responsabile, delibera le spese per la gestione dell'ATC utilizzando i fondi a cio' destinati ed eventuali ulteriori fondi derivanti da contributi volontari; d) prende parte alle attivita' di aggiornamento del catasto ambientale e alla organizzazione dei censimenti annuali della fauna; e) organizza la partecipazione dei cacciatori alle attivita' di salvaguardia e di miglioramento ambientale, alla difesa del territorio dagli incendi e da altre cause di degrado; f) promuove azioni tese alla conservazione, tutela e ripristino ambientale. 5. Qualora le riunioni dovessero per tre volte di seguito non avere luogo per il mancato raggiungimento del numero legale, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste procedera' allo scioglimento del comitato di gestione. Nel caso in cui i rappresentanti di associazioni o di enti, senza valido motivo, disertino per tre volte consecutive le riunioni del comitato di gestione, il presidente li dichiara decaduti e ne richiede la sostituzione. 6. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. Potra' riunirsi altresi' su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti. 7. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dal personale della ripartizione faunistico-venatoria. 8. Ai componenti del comitato di gestione per la partecipazione alle sedute, competono il rimborso delle spese di viaggio, l'indennita' di missione nonche' ove dovuto il gettone di presenza nella misura fissata dall'articolo 10 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 57 e successive modificazioni.