Art. 24.
           Utilizzazione delle aree ai fini della gestione
               programmata della caccia. Fondi chiusi
 
  1.Il  proprietario  o  il conduttore di un fondo, incluso nel piano
faunistico-venatorio regionale ai  fini  della  gestione  programmata
della   caccia,   che   intenda   vietare  sullo  stesso  l'esercizio
dell'attivita' venatoria deve, entro  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione   del   piano,  avanzare  all'Assessore  regionale  per
l'agricoltura e le foreste richiesta motivata.
  2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la
ripartizione faunistico-venatoria competente  per  territorio,  entro
sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, delibera in ordine
alla   medesima   e   fornisce  al  richiedente  comunicazioni  sulle
determinazioni assunte.
  3. La richiesta e'  accolta  qualora  risulti  compatibile  con  le
prescrizioni      per      l'attuazione      della     pianificazione
faunistico-venatoria. E' altre accolta nei casi nei quali l'esercizio
della caccia sia in  contrasto  con  l'esigenza  di  salvaguardia  di
colture   agricole   specializzate  nonche'  di  produzioni  agricole
condotte con sistemi sperimentali o a fine  di  ricerca  scientifica,
ovvero  quando la pratica venatoria sia motivo di danno o di disturbo
ad attivita' di rilevante interesse economico, sociale, ambientale  o
zootecnico.
  4.  L'esercizio  venatorio e' comunque vietato in forma vagante sui
terreni in attualita' di coltivazione. Si considerano  in  attualita'
di  coltivazione:  i  terreni  con  coltivazioni   erbacee da seme; i
frutteti specializzati; i vigneti e gli  uliveti,  i  carrubeti  fino
alla data del raccolto; i vivai, le coltivazioni floreali e gli orti,
i  terreni  coltivati  a soia, a mais per la produzione di seme, fino
alla data del raccolto.
  5. L'esercizio venatorio e' vietato a chiunque nei fondi chiusi  da
muro  o  da  rete  metallica  o  da  altra  chiusura,  di altezza non
inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni  il  cui
letto  abbia  la  profondita'  di almeno metri 1,50 e la larghezza di
almeno 3 metri.
 L'esistenza di fondi chiusi alla data di  entrata  in  vigore  della
presente  legge e l'istituzione successiva dei medesimi devono essere
comunicate  alle  ripartizioni  faunistico-venatorie  competenti  per
territorio. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente
comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni.
  6.  I  divieti  di cui al presente articolo sono resi noti mediante
tabelle apposte a cura e spese  del  proprietario  o  conduttore  del
fondo,  che  delimitano  in  maniera  chiara  e visibile il perimetro
dell'area interessata.
  7. Nei fondi sottratti alla gestione programmata  della  caccia  e'
vietato  a  chiunque,  compreso  il  proprietario  o  il  conduttore,
esercitare l'attivita' venatoria fino al venir meno delle ragioni del
divieto.
  8. A partire dalla stagione venatoria 1997-1998 le disposizioni  di
cui  al  primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano
nella Regione in conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  15,
comma 11, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.