Art. 25.
                    Aziende faunistico-venatorie
 
  1.  Entro  i limiti percentuali del territorio agro-silvo-pastorale
regionale,  previsti  dall'articolo  14,  comma  6,  in   conformita'
all'articolo  13,  comma  1,  lettera  e),  l'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste, su richiesta degli  interessati,  per  il
tramite  delle  ripartizioni  faunistico-venatorie  puo'  autorizzare
l'istituzione  di   aziende   faunistico-venatorie   e   di   aziende
agro-venatorie, sentito l'Istituto nazionale della fauna selvatica.
  2.  Sono  aziende  faunistico-venatorie  quelle costituite da uno o
piu' fondi contigui aventi in complesso una superficie non  inferiore
a  200  e  non  superiore  a  1.000  ettari,  ed  aventi  come  scopo
prioritario il mantenimento,  l'organizzazione  ed  il  miglioramento
degli  ambienti  naturali  anche  ai fini dell'incremento della fauna
selvatica. All'interno  delle  aziende  faunistico-venatorie  non  e'
consentito  immettere  o liberare fauna selvatica posteriormente alla
data del 31 agosto.
  3.   Le    aziende    faunistico-venatorie,    per    l'ottenimento
dell'autorizzazione di cui al comma 1, debbono:
   a) presentare programmi di conservazione e ripristino ambientale;
   b)   presentare  piani  di  intervento  a  fini  di  ripopolamento
faunistico e naturalistico;
   c)  presentare  programmi  di  abbattimento  e   di   assestamento
finalizzati   al   mantenimento   dell'equilibrio   biologico  ed  al
raggiungimento  di  valide  prospettive   di   miglioramento   e   di
potenziamento della presenza faunistica;
   d) fornire adeguata descrizione delle attivita' di vigilanza;
   e) impegnarsi ad effettuare il prelievo e la consegna di esemplari
di   fauna  alle  ripartizioni  faunistico-venatorie  competenti  per
territorio, a fini di ripopolamento di  cui  all'articolo  46,  nella
misura   stabilita   con   decreto   dell'Assessore   regionale   per
l'agricoltura e le foreste;
   f) rendere noti la tariffa di abbattimento ed il numero dei  capi,
che  non  puo'  comunque  superare  quello  stabilito  dal calendario
venatorio;
   g) fornire  documentazione  attestante  il  consenso  scritto  dei
proprietari  e dei conduttori dei fondi facenti parte dell'istituenda
azienda, nonche' lo svolgimento di tutti i programmi e  le  attivita'
conseguenti,  il rispetto degli obblighi assunti e di quelli comunque
previsti dalle norme di legge o dal provvedimento di autorizzazione.
  4. Le aziende faunistico-venatorie sono soggette al pagamento della
tassa  annuale  di  concessione  regionale,  nella  misura   prevista
dall'articolo 30, comma 4, nonche' all'obbligo della tabellazione nei
modi previsti dall'articolo 24, comma 6.
  5.  Nelle  aziende faunistico-venatorie l'abbattimento dei capi nei
periodi  nei  quali  e'  consentito  lo  svolgimento   dell'esercizio
venatorio   e   nel   rispetto   delle   prescrizioni  contenute  nel
provvedimento di approvazione del piano, e' effettuato, per non  meno
del   10  per  cento  del  relativo  volume  globale,  da  un  numero
predeterminato di titolari di licenza di  porto  d'armi  per  uso  di
caccia,     nominativamente     autorizzati     dalla    ripartizione
faunistico-venatoria   competente   per   territorio,   secondo   una
graduatoria  basata  sull'ordine  cronologico  di presentazione delle
domande  e, per la rimanente parte, dal concessionario e dai titolari
di licenza di porto d'armi per uso di caccia, in possesso di tutti  i
requisiti  prescritti  dalla  legge,  nominativamente autorizzati dal
concessionario stesso.
  6.  Fermo  restando  quanto  stabilito  dal  comma  5,  l'esercizio
venatorio  e'  vietato  in  tutto il territorio costituito in azienda
faunistico-venatoria.  Ai trasgressori vengono applicate le  sanzioni
previste dall'articolo 31, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
  7.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1  puo'  essere  revocata
dall'Assessore regionale  per  l'agricoltura  e  le  foreste,  previo
parere  del Comitato regionale faunistico-venatorio, per inadempienze
comprovate agli obblighi contenuti nei piani ed indicati nel presente
articolo.
  8. L'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria  e'  autorizzata
con  decreto  dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
per un periodo di cinque anni. Alla  scadenza  l'autorizzazione  puo'
essere    rinnovata,    previo    parere   del   Comitato   regionale
faunistico-venatorio.  Con lo stesso decreto di  autorizzazione  sono
approvati i programmi ed i piani di cui al precedente comma 3.