Art. 25. Aziende faunistico-venatorie 1. Entro i limiti percentuali del territorio agro-silvo-pastorale regionale, previsti dall'articolo 14, comma 6, in conformita' all'articolo 13, comma 1, lettera e), l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su richiesta degli interessati, per il tramite delle ripartizioni faunistico-venatorie puo' autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agro-venatorie, sentito l'Istituto nazionale della fauna selvatica. 2. Sono aziende faunistico-venatorie quelle costituite da uno o piu' fondi contigui aventi in complesso una superficie non inferiore a 200 e non superiore a 1.000 ettari, ed aventi come scopo prioritario il mantenimento, l'organizzazione ed il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica. All'interno delle aziende faunistico-venatorie non e' consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto. 3. Le aziende faunistico-venatorie, per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 1, debbono: a) presentare programmi di conservazione e ripristino ambientale; b) presentare piani di intervento a fini di ripopolamento faunistico e naturalistico; c) presentare programmi di abbattimento e di assestamento finalizzati al mantenimento dell'equilibrio biologico ed al raggiungimento di valide prospettive di miglioramento e di potenziamento della presenza faunistica; d) fornire adeguata descrizione delle attivita' di vigilanza; e) impegnarsi ad effettuare il prelievo e la consegna di esemplari di fauna alle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio, a fini di ripopolamento di cui all'articolo 46, nella misura stabilita con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste; f) rendere noti la tariffa di abbattimento ed il numero dei capi, che non puo' comunque superare quello stabilito dal calendario venatorio; g) fornire documentazione attestante il consenso scritto dei proprietari e dei conduttori dei fondi facenti parte dell'istituenda azienda, nonche' lo svolgimento di tutti i programmi e le attivita' conseguenti, il rispetto degli obblighi assunti e di quelli comunque previsti dalle norme di legge o dal provvedimento di autorizzazione. 4. Le aziende faunistico-venatorie sono soggette al pagamento della tassa annuale di concessione regionale, nella misura prevista dall'articolo 30, comma 4, nonche' all'obbligo della tabellazione nei modi previsti dall'articolo 24, comma 6. 5. Nelle aziende faunistico-venatorie l'abbattimento dei capi nei periodi nei quali e' consentito lo svolgimento dell'esercizio venatorio e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione del piano, e' effettuato, per non meno del 10 per cento del relativo volume globale, da un numero predeterminato di titolari di licenza di porto d'armi per uso di caccia, nominativamente autorizzati dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, secondo una graduatoria basata sull'ordine cronologico di presentazione delle domande e, per la rimanente parte, dal concessionario e dai titolari di licenza di porto d'armi per uso di caccia, in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge, nominativamente autorizzati dal concessionario stesso. 6. Fermo restando quanto stabilito dal comma 5, l'esercizio venatorio e' vietato in tutto il territorio costituito in azienda faunistico-venatoria. Ai trasgressori vengono applicate le sanzioni previste dall'articolo 31, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 7. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere revocata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del Comitato regionale faunistico-venatorio, per inadempienze comprovate agli obblighi contenuti nei piani ed indicati nel presente articolo. 8. L'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria e' autorizzata con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste per un periodo di cinque anni. Alla scadenza l'autorizzazione puo' essere rinnovata, previo parere del Comitato regionale faunistico-venatorio. Con lo stesso decreto di autorizzazione sono approvati i programmi ed i piani di cui al precedente comma 3.