Art. 26. Aziende agro-venatorie 1. Sono aziende agro-venatorie le aziende agricole, singole o associate, di superficie non inferiore a 30 ettari, nelle quali viene esercitata, oltre ad un'attivita' agricola prevalente, un'attivita' venatoria anche di tipo alternativo, mediante l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento. Possono inoltre essere considerate aziende agro-venatorie quelle nelle quali l'attivita' agricola prevalente sia rivolta all'allevamento della selvaggina. 2. Le aziende agro-venatorie sono soggette a tassa di concessione regionale nella misura di cui all'articolo 30, comma 4, e vengono istituite con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sulla base delle risultanze di un'istruttoria tecnica curata dalla ripartizione faunistico-venatoria competente, che accerta, tra l'altro, la compatibilita' dell'esercizio venatorio con le altre attivita' che si svolgono sia nell'azienda che nella zona, tenendo conto che la superficie messa a disposizione per attivita' venatoria non puo' risultare inferiore a 10 ettari. 3. Le aziende agro-venatorie, oltre a svolgere un'attivita' conforme a quanto stabilito nei commi precedenti, ai fini del loro riconoscimento, devono: a) essere situate preferibilmente in territori di scarso rilievo faunistico; b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o piu' aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi della vigente normativa comunitaria in materia di ritiro delle terre dalla produzione. 4. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana). 5. Possono essere riconosciute quali aziende agro-venatorie le aziende agrituristiche operanti nel territorio regionale in conformita' alla normativa vigente. 6. Un'azienda agro-venatoria puo' essere istituita anche all'interno di un'azienda faunistico-venatoria.