Art. 27.
                         Allevamenti di cani
 
  1. I titolari di allevamenti di cani puri da caccia,  con  sede  in
Sicilia,  che  risultino  iscritti all'albo dell'Ente nazionale della
cinofilia  italiano,  riconosciuto  dal   Ministero   delle   risorse
agricole,  alimentari  e  forestali,  possono ottenere contributi nel
limite del 50 per cento della spesa ammessa, fino ad  un  massimo  di
lire  8  milioni,  per  l'acquisto  di  fattrici  o  di cani da monta
selezionati e per il miglioramento delle attrezzature d'allevamento.
  2. Per ottenere il  contributo  di  cui  al  comma  1  il  titolare
dell'allevamento  dovra'  sottoscrivere  l'impegno  a  restituire  il
contributo medesimo nel caso in cui l'attivita' dell'allevamento  sia
venuta   a   cessare   prima  di  un  quinquennio  dalla  data  della
riscossione.
  3. I  cani  di  razza  pura  allevati  in  Sicilia  possono  essere
individuati  mediante  tatuaggio effettuato dall'Ente nazionale della
cinofilia italiano attraverso le proprie delegazioni.
  4. L'elenco dei cani tatuati dall'Ente  nazionale  della  cinofilia
italiano   e'  inoltrato  tempestivamente  all'Assessorato  regionale
dell'agricoltura e delle foreste  e  a  quello  della  sanita'  dalle
delegazioni  del  medesimo ente competenti per territorio, al fine di
costituire un apposito registro regionale.
  5. Il  tatuaggio  dell'Ente  nazionale  della  cinofilia  italiano,
relativo  esclusivamente  al riconoscimento di cani di razza pura, di
cui     all'elenco  della  Federazione   cinologica   internazionale,
sostituisce  a  tutti  gli  effetti  la marchiatura di riconoscimento
eseguita dalle unita' sanitarie locali.