Art. 27. Allevamenti di cani 1. I titolari di allevamenti di cani puri da caccia, con sede in Sicilia, che risultino iscritti all'albo dell'Ente nazionale della cinofilia italiano, riconosciuto dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, possono ottenere contributi nel limite del 50 per cento della spesa ammessa, fino ad un massimo di lire 8 milioni, per l'acquisto di fattrici o di cani da monta selezionati e per il miglioramento delle attrezzature d'allevamento. 2. Per ottenere il contributo di cui al comma 1 il titolare dell'allevamento dovra' sottoscrivere l'impegno a restituire il contributo medesimo nel caso in cui l'attivita' dell'allevamento sia venuta a cessare prima di un quinquennio dalla data della riscossione. 3. I cani di razza pura allevati in Sicilia possono essere individuati mediante tatuaggio effettuato dall'Ente nazionale della cinofilia italiano attraverso le proprie delegazioni. 4. L'elenco dei cani tatuati dall'Ente nazionale della cinofilia italiano e' inoltrato tempestivamente all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e a quello della sanita' dalle delegazioni del medesimo ente competenti per territorio, al fine di costituire un apposito registro regionale. 5. Il tatuaggio dell'Ente nazionale della cinofilia italiano, relativo esclusivamente al riconoscimento di cani di razza pura, di cui all'elenco della Federazione cinologica internazionale, sostituisce a tutti gli effetti la marchiatura di riconoscimento eseguita dalle unita' sanitarie locali.