Art. 28.
            Licenza di porto di fucile per uso di caccia
               e abilitazione all'esercizio venatorio
 
  1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia e' rilasciata in
conformita' alle leggi di pubblica sicurezza ed all'articolo 22 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157.
  2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha  conseguito
l'abilitazione  all'esercizio  venatorio  a seguito di esami pubblici
dinanzi alla  commissione  di  esami  di  abilitazione  all'esercizio
venatorio.
  3.  L'Assessore  regionale  per  l'agricoltura  e  le  foreste, nel
rispetto  di  quanto  prescritto  all'articolo  29,   stabilisce   le
modalita'  per  lo svolgimento degli esami, che devono in particolare
riguardare nozioni nelle seguenti materie:
   a) legislazione venatoria;
   b)  zoologia  applicata  alla  caccia  con   prove   pratiche   di
riconoscimento delle specie cacciabili;
   c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
   d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione
agricola, con particolare riferimento al territorio siciliano;
   e) norme di pronto soccorso;
   f) cinologia.
  4.  L'abilitazione  e'  concessa  se  il giudizio e' favorevole con
riguardo a tutte le materie indicate al comma 3.
  5. L'abilitazione all'esercizio venatorio e' necessaria, oltre  che
per  il  primo  rilascio  della  licenza,  anche per il rinnovo della
stessa in caso di revoca.
  6. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata  di
sei anni e puo' essere rinnovata su domanda del titolare corredata di
un nuovo certificato medico di idoneita' recante data non anteriore a
tre mesi dalla domanda stessa.
  7.  Nei  dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il
cacciatore puo' praticare l'esercizio venatorio solo se  accompagnato
da  cacciatore  in  possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni
che non abbia commesso violazioni alle  norme  della  presente  legge
comportanti  la  sospensione  o  la  revoca  della  licenza  ai sensi
dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n.  157  e  successive
modificazioni.
  8. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per
 l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco.