Art. 29.
    Commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio
 
  1.   L'abilitazione  all'esercizio  venatorio  viene  conseguita  a
seguito di  apposito  esame  sostenuto  innanzi  ad  una  commissione
istituita  presso  ogni  ripartizione faunistico-venatoria e nominata
con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
  2. La commissione e' composta da:
   a) il dirigente preposto  alla  ripartizione  faunistico-venatoria
con funzioni di presidente;
   b)  sei membri effettivi e sei supplenti, esperti nelle materie di
cui all'articolo 28, comma 3, nominati dall'Assessore  regionale  per
l'agricoltura  e le foreste. Almeno uno dei componenti effettivi deve
essere laureato in  scienze  biologiche  o  in  scienze  naturali  ed
esperto in vertebrati omeotermi.
  3.  Svolge  le  funzioni  di  segretario  un dipendente in servizio
presso la ripartizione  faunistico-venatoria,  scelto  dal  dirigente
preposto.
  4.  In  caso  di  assenza  o  di  impedimenti,  il presidente della
commissione puo' essere sostituito da un suo delegato.
  5. Per il funzionamento della commissione si applicano,  in  quanto
compatibili,  le  disposizioni  previste  dall'articolo  12, comma 6,
anche ai fini del pagamento del gettone di presenza.
  6.  Previo  parere  del  Comitato  regionale  faunistico-venatorio,
l'Assessore  regionale  per l'agricoltura e le foreste puo' integrare
l'elenco delle materie di cui all'articolo 28, comma 3, con  apposito
decreto   da   pubblicare  nella  Gazzetta  ufficiale  della  Regione
siciliana.
  7. Lo  svolgimento  degli  esami  e'  pubblico  e  a  tal  fine  il
calendario  delle  sedute di esami sara' affisso presso le sedi delle
ripartizioni  faunistico-venatorie  a  cura  delle  medesime,  almeno
quindici giorni prima dell'inizio degli esami.