Art. 29. Commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio 1. L'abilitazione all'esercizio venatorio viene conseguita a seguito di apposito esame sostenuto innanzi ad una commissione istituita presso ogni ripartizione faunistico-venatoria e nominata con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. 2. La commissione e' composta da: a) il dirigente preposto alla ripartizione faunistico-venatoria con funzioni di presidente; b) sei membri effettivi e sei supplenti, esperti nelle materie di cui all'articolo 28, comma 3, nominati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Almeno uno dei componenti effettivi deve essere laureato in scienze biologiche o in scienze naturali ed esperto in vertebrati omeotermi. 3. Svolge le funzioni di segretario un dipendente in servizio presso la ripartizione faunistico-venatoria, scelto dal dirigente preposto. 4. In caso di assenza o di impedimenti, il presidente della commissione puo' essere sostituito da un suo delegato. 5. Per il funzionamento della commissione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 6, anche ai fini del pagamento del gettone di presenza. 6. Previo parere del Comitato regionale faunistico-venatorio, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste puo' integrare l'elenco delle materie di cui all'articolo 28, comma 3, con apposito decreto da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 7. Lo svolgimento degli esami e' pubblico e a tal fine il calendario delle sedute di esami sara' affisso presso le sedi delle ripartizioni faunistico-venatorie a cura delle medesime, almeno quindici giorni prima dell'inizio degli esami.