Art. 30.
                   Tasse di concessione regionale
 
  1. Ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e
successive  modificazioni, per il conseguimento delle finalita' della
presente legge, e' istituita la tassa di concessione  regionale,  per
il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, il cui importo
e'  fissato  nella  misura  annua  del  50  per  cento della tassa di
concessione governativa nazionale per l'ambito territoriale di caccia
di residenza. L'importo della tassa di concessione regionale  aumenta
del 25 per cento per il primo ambito territoriale di caccia prescelto
e  di un ulteriore 25 per cento per il secondo ambito territoriale di
caccia prescelto.
  2. La tassa non e' dovuta  qualora  durante  l'anno  il  cacciatore
eserciti l'attivita' venatoria esclusivamente all'estero.
  3.  Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di
caccia, la tassa  regionale  deve  essere  rimborsata.  La  tassa  di
rinnovo  non  e'  dovuta  qualora  non  si eserciti la caccia durante
l'anno.
  4. I centri privati  di  riproduzione  della  fauna  selvatica,  le
aziende   faunistico-venatorie   e  le  aziende  agro-venatorie  sono
soggette a tasse regionali, nella misura di lire 20.000 l'ettaro  per
i  centri  di produzione di fauna selvatica, di lire 25.000 ad ettaro
per le aziende faunistico-venatorie, di lire 10.000 ad ettaro per  le
aziende  agro-venatorie.  Per i centri privati di produzione di fauna
selvatica e per le aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie che
ricadono nei territori di cui alle leggi 3 dicembre 1971, n.  1102  e
25  luglio  1952,  n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' alla  direttiva  del  Consiglio  del  28  febbraio  1984,  n.
84/167/CEE, le relative tasse sono ridotte del 50 per cento.