Art. 30. Tasse di concessione regionale 1. Ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, per il conseguimento delle finalita' della presente legge, e' istituita la tassa di concessione regionale, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, il cui importo e' fissato nella misura annua del 50 per cento della tassa di concessione governativa nazionale per l'ambito territoriale di caccia di residenza. L'importo della tassa di concessione regionale aumenta del 25 per cento per il primo ambito territoriale di caccia prescelto e di un ulteriore 25 per cento per il secondo ambito territoriale di caccia prescelto. 2. La tassa non e' dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attivita' venatoria esclusivamente all'estero. 3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia, la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di rinnovo non e' dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno. 4. I centri privati di riproduzione della fauna selvatica, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agro-venatorie sono soggette a tasse regionali, nella misura di lire 20.000 l'ettaro per i centri di produzione di fauna selvatica, di lire 25.000 ad ettaro per le aziende faunistico-venatorie, di lire 10.000 ad ettaro per le aziende agro-venatorie. Per i centri privati di produzione di fauna selvatica e per le aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie che ricadono nei territori di cui alle leggi 3 dicembre 1971, n. 1102 e 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' alla direttiva del Consiglio del 28 febbraio 1984, n. 84/167/CEE, le relative tasse sono ridotte del 50 per cento.