Art. 31. Tesserino regionale 1. Coloro che praticano l'esercizio venatorio debbono essere muniti di tesserino regionale. 2. Il tesserino regionale e' stampato annualmente dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e viene consegnato dal comune di residenza ai titolari di licenza di porto d'armi per uso caccia che risultino in regola con il pagamento della tassa di concessione regionale. 3. Il rilascio del tesserino e' gratuito. 4. Il tesserino deve indicare le specifiche norme inerenti il calendario venatorio e gli ambiti territoriali di caccia dove e' consentita l'attivita' venatoria. 5. La validita' del tesserino rilasciato dalle altre Regioni, per l'esercizio della caccia nel territorio della Regione siciliana, e' subordinata al rispetto del calendario venatorio vigente in Sicilia ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite cumulabili ai fini del conteggio con quelle usufruite in altre Regioni. 6. Al momento di ritirare il tesserino, il cacciatore deve dichiarare per iscritto che non ne possiede altri. Deve inoltre restituire il tesserino relativo all'anno precedente entro i sessanta giorni successivi alla chiusura della stagione venatoria cui essa si riferisce, inoltrandolo anche per il tramite delle associazioni venatorie riconosciute, alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio per eventuali controlli o per rilevamenti statistici. 7. Presso ogni comune e' istituito un apposito schedario dei tesserini rilasciati, da trasmettere annualmente alla ripartizione faunistico-venatoria competente. 8. Il cacciatore deve indicare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino, il giorno di caccia scelto all'inizio dell'attivita' venatoria giornaliera. 9. In apposito spazio del tesserino devono potersi individuare le giornate scelte dal cacciatore per l'esercizio venatorio in ambito territoriale diverso da quello di appartenenza. 10. I capi abbattuti sono registrati sul tesserino immediatamente dopo l'abbattimento.