Art. 31.
                         Tesserino regionale
 
  1. Coloro che praticano l'esercizio venatorio debbono essere muniti
di tesserino regionale.
  2.  Il tesserino regionale e' stampato annualmente dall'Assessorato
regionale dell'agricoltura e delle foreste  e  viene  consegnato  dal
comune  di  residenza  ai titolari di licenza di porto d'armi per uso
caccia che risultino in  regola  con  il  pagamento  della  tassa  di
concessione regionale.
  3. Il rilascio del tesserino e' gratuito.
  4.  Il  tesserino  deve  indicare  le  specifiche norme inerenti il
calendario venatorio e gli ambiti  territoriali  di  caccia  dove  e'
consentita l'attivita' venatoria.
  5.  La  validita' del tesserino rilasciato dalle altre Regioni, per
l'esercizio della caccia nel territorio della Regione  siciliana,  e'
subordinata  al  rispetto del calendario venatorio vigente in Sicilia
ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite
cumulabili ai fini  del  conteggio  con  quelle  usufruite  in  altre
Regioni.
  6.  Al  momento  di  ritirare  il  tesserino,  il  cacciatore  deve
dichiarare per iscritto che non ne possiede altri.
  Deve  inoltre  restituire il tesserino relativo all'anno precedente
entro i sessanta  giorni  successivi  alla  chiusura  della  stagione
venatoria  cui  essa  si riferisce, inoltrandolo anche per il tramite
delle  associazioni   venatorie   riconosciute,   alla   ripartizione
faunistico-venatoria   competente   per   territorio   per  eventuali
controlli o per rilevamenti statistici.
  7. Presso ogni  comune  e'  istituito  un  apposito  schedario  dei
tesserini  rilasciati,  da  trasmettere annualmente alla ripartizione
faunistico-venatoria competente.
  8. Il cacciatore deve indicare in modo  indelebile  negli  appositi
spazi   del   tesserino,   il  giorno  di  caccia  scelto  all'inizio
dell'attivita' venatoria giornaliera.
  9. In apposito spazio del tesserino devono potersi  individuare  le
giornate  scelte  dal  cacciatore per l'esercizio venatorio in ambito
territoriale diverso da quello di appartenenza.
  10. I capi abbattuti sono registrati sul  tesserino  immediatamente
dopo l'abbattimento.