Art. 32.
                              Sanzioni
 
  1.  Al  cacciatore  che eserciti la caccia senza essere in possesso
del tesserino prescritto dall'articolo  30  si  applica  la  sanzione
amministrativa da lire 500.000 a lire 3 milioni.
  2.   Per   la  mancata  esibizione  della  licenza,  della  polizza
assicurativa e del tesserino, legittimamente richiesti, si applica la
sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000.  In  caso  di
successiva    esibizione   nel   termine   di   otto   giorni   dalla
verbalizzazione e accertamento della loro regolarita', e'  consentita
l'applicazione della sanzione minima.
  3.  La  mancata annotazione sul tesserino dei dati prescritti dalla
presente legge e dal calendario  venatorio,  comporta  l'applicazione
della sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000.
  4.  Il cacciatore che sia in possesso di piu' di un tesserino viene
punito con la sanzione  amministrativa  da  lire  500.000  a  lire  3
milioni  e  con la sospensione del tesserino stesso per un periodo di
mesi due, in aggiunta alle eventuali sanzioni penali  previste  dalla
vigente legislazione.
  5.  Per le infrazioni alle norme di cui agli articoli 18 e 19 della
presente legge, si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000
a lire 1.500.000 e si procede al ritiro del  tesserino  regionale  di
caccia  per  un periodo non inferiore ad un mese e non superiore alla
durata della stagione venatoria.
  6. Se la violazione e' nuovamente commessa nella medesima  stagione
venatoria   o   in   quella  immediatamente  successiva  la  sanzione
amministrativa varia da uno a tre milioni e si procede al ritiro  del
tesserino regionale per un periodo non inferiore a sei mesi.
  7.  Nei  casi  di violazioni ai divieti di cui alla presente legge,
ove  non  diversamente  previsto  dalla  medesima,  si  applicano  le
corrispondenti  sanzioni  previste  dalla  legge 11 febbraio 1992, n.
157.
  8. Per tutti i divieti per i  quali  non  siano  previste  sanzioni
pecuniarie  nella  presente  legge o nella legge 11 febbraio 1992, n.
157, si applica la sanzione amministrativa da  lire  500.000  a  lire
1.500.000.
  9. Qualora il cacciatore non consegni agli uffici competenti il suo
tesserino  entro  sessanta  giorni  successivi alla conclusione della
stagione venatoria, non gli verra' consegnato  il  tesserino  per  la
stagione successiva.