Art. 32. Sanzioni 1. Al cacciatore che eserciti la caccia senza essere in possesso del tesserino prescritto dall'articolo 30 si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3 milioni. 2. Per la mancata esibizione della licenza, della polizza assicurativa e del tesserino, legittimamente richiesti, si applica la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000. In caso di successiva esibizione nel termine di otto giorni dalla verbalizzazione e accertamento della loro regolarita', e' consentita l'applicazione della sanzione minima. 3. La mancata annotazione sul tesserino dei dati prescritti dalla presente legge e dal calendario venatorio, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000. 4. Il cacciatore che sia in possesso di piu' di un tesserino viene punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3 milioni e con la sospensione del tesserino stesso per un periodo di mesi due, in aggiunta alle eventuali sanzioni penali previste dalla vigente legislazione. 5. Per le infrazioni alle norme di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge, si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.500.000 e si procede al ritiro del tesserino regionale di caccia per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore alla durata della stagione venatoria. 6. Se la violazione e' nuovamente commessa nella medesima stagione venatoria o in quella immediatamente successiva la sanzione amministrativa varia da uno a tre milioni e si procede al ritiro del tesserino regionale per un periodo non inferiore a sei mesi. 7. Nei casi di violazioni ai divieti di cui alla presente legge, ove non diversamente previsto dalla medesima, si applicano le corrispondenti sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157. 8. Per tutti i divieti per i quali non siano previste sanzioni pecuniarie nella presente legge o nella legge 11 febbraio 1992, n. 157, si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.500.000. 9. Qualora il cacciatore non consegni agli uffici competenti il suo tesserino entro sessanta giorni successivi alla conclusione della stagione venatoria, non gli verra' consegnato il tesserino per la stagione successiva.