Art. 33.
                       Appostamenti temporanei
 
  1.  Sono  considerati  appostamenti  temporanei  di  caccia  quelli
costituiti da ripari di fortuna o da attrezzature smontabili che  non
abbiano comunque durata superiore ad una giornata di caccia.
  2.  Gli  appostamenti  temporanei,  qualora interessino terreni sui
quali si svolga attivita' agricola e necessitino di  preparazione  di
sito, sono soggetti al consenso anche soltanto verbale del conduttore
del  fondo.  Tale  consenso non e' subordinato a finalita' di lucro o
speculative.
  3. E' fatto divieto di impiantare appostamenti temporanei di caccia
a distanza inferiore a 200 metri dal perimetro delle zone nelle quali
l'esercizio venatorio e' comunque vietato,  ad  eccezione  dei  fondi
chiusi.
  4.  L'appostamento  temporaneo  non  puo'  essere  situato entro la
fascia assiale di 1.000 metri  ai  valichi  montani  interessati  dai
principali flussi migratori.
  5.  Su  richiesta dei comuni interessati, l'Assessore regionale per
l'agricoltura e  le  foreste  in  sede  di  adozione  del  calendario
venatorio  vieta,  o  regolamenta  in maniera diversa, per zona e per
periodo di tempo, gli appostamenti temporanei.
  6. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo
si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000.