Art. 33. Appostamenti temporanei 1. Sono considerati appostamenti temporanei di caccia quelli costituiti da ripari di fortuna o da attrezzature smontabili che non abbiano comunque durata superiore ad una giornata di caccia. 2. Gli appostamenti temporanei, qualora interessino terreni sui quali si svolga attivita' agricola e necessitino di preparazione di sito, sono soggetti al consenso anche soltanto verbale del conduttore del fondo. Tale consenso non e' subordinato a finalita' di lucro o speculative. 3. E' fatto divieto di impiantare appostamenti temporanei di caccia a distanza inferiore a 200 metri dal perimetro delle zone nelle quali l'esercizio venatorio e' comunque vietato, ad eccezione dei fondi chiusi. 4. L'appostamento temporaneo non puo' essere situato entro la fascia assiale di 1.000 metri ai valichi montani interessati dai principali flussi migratori. 5. Su richiesta dei comuni interessati, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di adozione del calendario venatorio vieta, o regolamenta in maniera diversa, per zona e per periodo di tempo, gli appostamenti temporanei. 6. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000.