Art. 10. Elaborazione ed approvazione del piano sociale regionale 1. La giunta regionale, sentita la commissione regionale per le politiche sociali di cui all'art. 63, convoca la Conferenza sanitaria regionale integrata di cui all'art. 13 che esprime parere obbligatorio sulla proposta di piano sociale regionale. La giunta regionale, acquisiti tutti gli atti relativi, adotta il piano sociale regionale che e' presentato al consiglio regionale per la sua approvazione entro tre mesi dalla sua scadenza. Il piano ha validita' triennale ed e' a scorrere con aggiornamento annuale. Fino all'entrata in vigore dell'aggiornamento e' prorogata l'efficacia del precedente. 2. Il piano consta di piu' atti distinti, presentati e deliberati anche separatamente, in corrispondenza alla sua articolazione definita ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3. 3. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, in via preventiva e con cadenza annuale, definisce le modalita' di raccordo generale e di integrazione del piano sociale regionale con il piano sanitario regionale e con gli strumenti della programmazione settoriale. 4. Nel rispetto dei diritti di informazione e consultazione, la giunta regionale convoca le parti sociali ai fini di cui al comma 1.