Art. 10.
      Elaborazione ed approvazione del piano sociale regionale
 
  1. La giunta regionale, sentita la  commissione  regionale  per  le
politiche sociali di cui all'art. 63, convoca la Conferenza sanitaria
regionale   integrata   di   cui   all'art.  13  che  esprime  parere
obbligatorio sulla proposta di piano  sociale  regionale.  La  giunta
regionale, acquisiti tutti gli atti relativi, adotta il piano sociale
regionale  che  e'  presentato  al  consiglio  regionale  per  la sua
approvazione entro tre mesi dalla sua scadenza. Il piano ha validita'
triennale  ed  e'  a  scorrere  con   aggiornamento   annuale.   Fino
all'entrata in vigore dell'aggiornamento e' prorogata l'efficacia del
precedente.
  2.  Il  piano consta di piu' atti distinti, presentati e deliberati
anche  separatamente,  in  corrispondenza  alla   sua   articolazione
definita ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3.
  3.  Il  consiglio  regionale,  su  proposta  della  giunta,  in via
preventiva e con cadenza annuale, definisce le modalita' di  raccordo
generale  e  di integrazione del piano sociale regionale con il piano
sanitario  regionale  e  con  gli  strumenti   della   programmazione
settoriale.
  4.  Nel  rispetto  dei  diritti di informazione e consultazione, la
giunta regionale convoca le parti sociali ai fini di cui al comma 1.