Art. 11.
                Il piano zonale di assistenza sociale
 
  1. Il piano zonale di assistenza sociale  e'  l'atto  in  cui  sono
contenuti  i  programmi  e i progetti di intervento dei comuni, della
provincia e degli altri soggetti pubblici o  privati  selezionati  in
sede  di  conferenza  di  zona  di  cui  all'art. 12; con il quale si
realizza l'integrazione tra gli interventi di  assistenza  sociale  e
quelli relativi ai settori di cui all'art. 28.
  2.   Il   piano  individua  l'entita'  dei  finanziamenti  messi  a
disposizione per ciascun progetto dai  comuni  o  da  altri  soggetti
pubblici  o  privati,  di  quelli  messi a disposizione dalle aziende
unita' sanitarie locali ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  8  agosto  1985,  l'entita' delle eventuali
risorse regionali aggiuntive necessarie alla  completa  realizzazione
dello  stesso  progetto. Per ciascun progetto sono inoltre indicati i
soggetti attuatori di cui all'art. 9, commi 4 e  5  le  modalita'  di
realizzazione   dei   progetti,   gli   obiettivi  che  si  intendono
perseguire,  i  tempi  di  attuazione  e  i  parametri  di   verifica
dell'efficacia degli interventi.
  3.  I  finanziamenti  regionali  sono  assegnati ai soggetti di cui
all'art. 9,  comma  4,  che  provvedono  all'erogazione  ai  soggetti
attuatori  dei  progetti  approvati con il piano zonale di assistenza
sociale.
  4.  La  mancata  approvazione  del  piano  zonale  da  parte  della
Conferenza  di  zona  di  cui all'art. 12 inibisce la concessione dei
finanziamenti di cui al precedente comma 3.
  5. Il piano zonale e' approvato e trasmesso alla  Giunta  regionale
entro   i  termini  indicati  dal  piano  sociale  regionale  a  cura
dell'Articolazione zonale della Conferenza dei  sindaci,  sentite  le
parti  sociali,  dopo aver verificata la congruita' e la coerenza con
gli Indirizzi del piano sociale regionale stesso.
  6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, la  provincia  puo'
trasmettere  alla  Giunta  regionale  propri  pareri  ed osservazioni
nell'ambito delle materie di competenza in merito al piano zonale  di
assistenza sociale.
  7.  I  comuni  inseriti  in  zone  prevalentemente  appartenenti  a
provincia diversa da quella di giurisdizione inviano i  piani  zonali
di  assistenza sociale alle province competenti per l'espressione del
parere di cui al comma 6.
  8. I  piani  zonali  di  assistenza  sociale  sono  trasmessi  alla
Conferenza  dei  sindaci competente di cui all'art. 6, comma 3, della
legge regionale n. 49/1994 anche ai fini di un loro coordinamento con
i piani attuativi locali (PAL) ai sensi dell'art. 29, comma 3,  della
legge  regionale  2  gennaio  1995,  n.  1.  Tali piani devono essere
coordinati  con  le  previsioni  delle  attivita'  sociali  ad   alta
integrazione  sanitaria  contenute  nei piani attuativi locali (PAL),
approvati dalla stessa Conferenza dei sindaci, sentita  la  provincia
ai  sensi  dell'art.  8,  comma  2, della predetta legge regionale n.
49/1994.