Art. 11. Il piano zonale di assistenza sociale 1. Il piano zonale di assistenza sociale e' l'atto in cui sono contenuti i programmi e i progetti di intervento dei comuni, della provincia e degli altri soggetti pubblici o privati selezionati in sede di conferenza di zona di cui all'art. 12; con il quale si realizza l'integrazione tra gli interventi di assistenza sociale e quelli relativi ai settori di cui all'art. 28. 2. Il piano individua l'entita' dei finanziamenti messi a disposizione per ciascun progetto dai comuni o da altri soggetti pubblici o privati, di quelli messi a disposizione dalle aziende unita' sanitarie locali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985, l'entita' delle eventuali risorse regionali aggiuntive necessarie alla completa realizzazione dello stesso progetto. Per ciascun progetto sono inoltre indicati i soggetti attuatori di cui all'art. 9, commi 4 e 5 le modalita' di realizzazione dei progetti, gli obiettivi che si intendono perseguire, i tempi di attuazione e i parametri di verifica dell'efficacia degli interventi. 3. I finanziamenti regionali sono assegnati ai soggetti di cui all'art. 9, comma 4, che provvedono all'erogazione ai soggetti attuatori dei progetti approvati con il piano zonale di assistenza sociale. 4. La mancata approvazione del piano zonale da parte della Conferenza di zona di cui all'art. 12 inibisce la concessione dei finanziamenti di cui al precedente comma 3. 5. Il piano zonale e' approvato e trasmesso alla Giunta regionale entro i termini indicati dal piano sociale regionale a cura dell'Articolazione zonale della Conferenza dei sindaci, sentite le parti sociali, dopo aver verificata la congruita' e la coerenza con gli Indirizzi del piano sociale regionale stesso. 6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, la provincia puo' trasmettere alla Giunta regionale propri pareri ed osservazioni nell'ambito delle materie di competenza in merito al piano zonale di assistenza sociale. 7. I comuni inseriti in zone prevalentemente appartenenti a provincia diversa da quella di giurisdizione inviano i piani zonali di assistenza sociale alle province competenti per l'espressione del parere di cui al comma 6. 8. I piani zonali di assistenza sociale sono trasmessi alla Conferenza dei sindaci competente di cui all'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 49/1994 anche ai fini di un loro coordinamento con i piani attuativi locali (PAL) ai sensi dell'art. 29, comma 3, della legge regionale 2 gennaio 1995, n. 1. Tali piani devono essere coordinati con le previsioni delle attivita' sociali ad alta integrazione sanitaria contenute nei piani attuativi locali (PAL), approvati dalla stessa Conferenza dei sindaci, sentita la provincia ai sensi dell'art. 8, comma 2, della predetta legge regionale n. 49/1994.