Art. 12.
           La Conferenza di zona per l'assistenza sociale
        modifiche alla legge regionale 29 giugno 1994, n. 49
 
  1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 29 giugno 1994,  n.  49,  e'
aggiunto il seguente art. 6-bis:
  "Art.  6-bis (Articolazione zonale delle conferenze dei sindaci per
il piano zonale di assistenza sociale). - 1.  L'articolazione  zonale
della  Conferenza del sindaci di cui all'art. 6, comma 5, esercita le
proprie funzioni per l'elaborazione e l'approvazione del piano zonale
di assistenza  sociale  di  cui  alla  legge  regionale  di  riordino
dell'assistenza  sociale.  A  tale scopo, la provincia partecipa alla
articolazione  zonale  per  l'integrazione  con  i  programmi  e  gli
interventi specifici di propria competenza.
  2.  Ai  fini di cui al comma 1, il regolamento della Conferenza dei
sindaci di cui all'art. 6, comma 2, e' integrato  con  la  disciplina
concernente il funzionamento dell'articolazione zonale e le procedure
di approvazione del piano zonale di assistenza sociale".
  2.  Il  comma  7  dell'art.  6  della legge regionale n. 49/1994 e'
sostituito dal seguente:
   "7.  L'Azienda  Usl  mette  a  disposizione  idonei  locali per le
Conferenze dei sindaci e le articolazioni zonali di cui al  comma  5.
Le  conferenze  del  sindaci  e  le  loro  articolazioni  zonali sono
assistite da una segreteria  incaricata  dell'assistenza  tecnica  ai
lavori   e   della   predisposizione   dell'istruttoria   nonche'  di
adempimenti connessi alle decisioni, alle relazioni, agli ordini  del
giorno e ai verbali delle riunioni.  Il personale della segreteria e'
messo  a  disposizione dai comuni, dalle aziende Usl e, per quanto di
loro competenza, dalle province".