Art. 12. La Conferenza di zona per l'assistenza sociale modifiche alla legge regionale 29 giugno 1994, n. 49 1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 29 giugno 1994, n. 49, e' aggiunto il seguente art. 6-bis: "Art. 6-bis (Articolazione zonale delle conferenze dei sindaci per il piano zonale di assistenza sociale). - 1. L'articolazione zonale della Conferenza del sindaci di cui all'art. 6, comma 5, esercita le proprie funzioni per l'elaborazione e l'approvazione del piano zonale di assistenza sociale di cui alla legge regionale di riordino dell'assistenza sociale. A tale scopo, la provincia partecipa alla articolazione zonale per l'integrazione con i programmi e gli interventi specifici di propria competenza. 2. Ai fini di cui al comma 1, il regolamento della Conferenza dei sindaci di cui all'art. 6, comma 2, e' integrato con la disciplina concernente il funzionamento dell'articolazione zonale e le procedure di approvazione del piano zonale di assistenza sociale". 2. Il comma 7 dell'art. 6 della legge regionale n. 49/1994 e' sostituito dal seguente: "7. L'Azienda Usl mette a disposizione idonei locali per le Conferenze dei sindaci e le articolazioni zonali di cui al comma 5. Le conferenze del sindaci e le loro articolazioni zonali sono assistite da una segreteria incaricata dell'assistenza tecnica ai lavori e della predisposizione dell'istruttoria nonche' di adempimenti connessi alle decisioni, alle relazioni, agli ordini del giorno e ai verbali delle riunioni. Il personale della segreteria e' messo a disposizione dai comuni, dalle aziende Usl e, per quanto di loro competenza, dalle province".