Art. 13.
             Conferenza sanitaria regionale integrata e
             modifiche all'art. 5 della legge regionale
                        29 giugno 1994, n. 49
 
  1. Dopo il comma 6 dell'art. 5  della  legge  regionale  29  giugno
1994, n. 49, sono aggiunti i seguenti commi 6-bis e 6-ter:
   "6-bis.  Ai  fini  della  programmazione  in materia di assistenza
sociale, la Conferenza sanitaria di cui al comma 6  espleta  funzioni
consultive esprimendo pareri sul piano sociale regionale, sui criteri
di  ripartizione  delle  risorse  e  sugli  atti  riguardanti  l'alta
integrazione socio-sanitaria. I presidenti delle province partecipano
alla Conferenza per l'integrazione con i programmi e  gli  interventi
specifici di loro competenza.
   6-ter.  La  Conferenza  sanitaria  integrata  esprime pareri anche
riguardo alle proposte di legge e di regolamento nonche'  sugli  atti
di programmazione regionale in materia sanitaria e sociale.".
  2.  Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro novanta
giorni dall'entrata in  vigore  della  legge,  approva  modifiche  al
regolamento  di  cui  all'art.  6,  comma 5, della legge regionale n.
49/1994, ai fini di cui al precedente comma 1.