Art. 13. Conferenza sanitaria regionale integrata e modifiche all'art. 5 della legge regionale 29 giugno 1994, n. 49 1. Dopo il comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 29 giugno 1994, n. 49, sono aggiunti i seguenti commi 6-bis e 6-ter: "6-bis. Ai fini della programmazione in materia di assistenza sociale, la Conferenza sanitaria di cui al comma 6 espleta funzioni consultive esprimendo pareri sul piano sociale regionale, sui criteri di ripartizione delle risorse e sugli atti riguardanti l'alta integrazione socio-sanitaria. I presidenti delle province partecipano alla Conferenza per l'integrazione con i programmi e gli interventi specifici di loro competenza. 6-ter. La Conferenza sanitaria integrata esprime pareri anche riguardo alle proposte di legge e di regolamento nonche' sugli atti di programmazione regionale in materia sanitaria e sociale.". 2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, approva modifiche al regolamento di cui all'art. 6, comma 5, della legge regionale n. 49/1994, ai fini di cui al precedente comma 1.