Art. 14. Definizione degli accordi di programma e delle convenzioni 1. Al fine di costruire un sistema di responsabilita' condivisa fra soggetti istituzionali e soggetti sociali, vengono stipulate convenzioni o accordi di programma, anche per singole gestioni e sperimentazioni, ai sensi degli articoli 24 e 27 della legge n. 142/1990. 2. Ferma restando la disciplina dettata dalla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76, gli accordi di programma e le convenzioni di cui al comma 1 devono contenere: a) le finalita', l'oggetto, la durata, la indicazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da impiegare; b) l'indicazione del numero degli operatori, dei volontari e delle loro caratteristiche professionali con specifica distinzione della qualifica eventualmente rivestita; c) le forme di coordinamento tecnico dei servizi e di verifica in ordine all'attuazione degli interventi e ai risultati finali; d) procedimenti di arbitrato; e) interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti. 3. Ai fini della conclusione degli accordi di programma, si applica il procedimento previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 76/1996.