Art. 14.
     Definizione degli accordi di programma e delle convenzioni
 
  1. Al fine di costruire un sistema di responsabilita' condivisa fra
soggetti  istituzionali  e  soggetti   sociali,   vengono   stipulate
convenzioni  o  accordi  di  programma,  anche per singole gestioni e
sperimentazioni, ai sensi degli articoli  24  e  27  della  legge  n.
142/1990.
  2.  Ferma  restando  la  disciplina dettata dalla legge regionale 3
settembre 1996, n. 76, gli accordi di programma e le  convenzioni  di
cui al comma 1 devono contenere:
   a)  le  finalita',  l'oggetto,  la  durata,  la  indicazione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali da impiegare;
   b) l'indicazione del numero degli operatori, dei volontari e delle
loro caratteristiche professionali con  specifica  distinzione  della
qualifica eventualmente rivestita;
   c)  le forme di coordinamento tecnico dei servizi e di verifica in
ordine all'attuazione degli interventi e ai risultati finali;
   d) procedimenti di arbitrato;
   e) interventi surrogatori di eventuali inadempienze  dei  soggetti
partecipanti.
  3. Ai fini della conclusione degli accordi di programma, si applica
il  procedimento  previsto  dall'art.  5  della  legge  regionale  n.
76/1996.