Art. 15.
             Incentivi per la forma associata tra comuni
 
  1. Nella ripartizione dei contributi del fondo a parametro  di  cui
all'art.  9, comma 4, il piano sociale regionale prevede di riservare
una quota del fondo compresa fra il dieci per cento e  il  venti  per
cento  per  i  comuni  che  adottano  la forma di gestione associata,
comunque prevista dall'art. 7, comma 2, con tutti i comuni ricompresi
nella zona  socio-sanitaria  per  la  parte  prevalente  dei  servizi
socio-assistenziali.
  2.  Per ciascuno dei comuni, la maggiorazione di cui al comma 1 non
puo' superare la meta' dell'importo del fondo a  parametro  ordinario
assegnato.