Art. 15. Incentivi per la forma associata tra comuni 1. Nella ripartizione dei contributi del fondo a parametro di cui all'art. 9, comma 4, il piano sociale regionale prevede di riservare una quota del fondo compresa fra il dieci per cento e il venti per cento per i comuni che adottano la forma di gestione associata, comunque prevista dall'art. 7, comma 2, con tutti i comuni ricompresi nella zona socio-sanitaria per la parte prevalente dei servizi socio-assistenziali. 2. Per ciascuno dei comuni, la maggiorazione di cui al comma 1 non puo' superare la meta' dell'importo del fondo a parametro ordinario assegnato.