Art. 16.
      Ripartizione del fondo regionale per l'assistenza sociale
 
  1.  Il  fondo  regionale per l'assistenza sociale viene determinato
annualmente con legge di bilancio.
  2.  Una  quota  del  fondo  suddetto,  individuata   in   sede   di
aggiornamento  annuale  del piano regionale di sviluppo non superiore
al dieci per cento,  e'  riservata  dalla  Regione  per  le  seguenti
finalita':
   a)  finanziare  progetti  o programmi innovativi e sperimentali di
interesse regionale;
   b) finanziare progetti i cui obiettivi  sono  sorretti  da  fondi,
programmi, bandi europei, nella logica del cofinanziamento;
   c) finanziare studi e ricerche.
  3.  Alle  singole Articolazioni zonali della Conferenza dei sindaci
vengono attribuite quote del fondo finalizzate a conseguire obiettivi
prioritari,  inseriti  in  progetti,  in   azioni   programmate,   in
progetti-obiettivo  e  in  progetti  integrati  di  area, secondo gli
indirizzi regionali definiti  dai  piano  sociale  regionale  di  cui
all'art.  9  e dal programma regionale di sviluppo in connessione con
quelli del piano sanitario regionale.  L'articolazione  zonale  della
Conferenza dei sindaci indica i soggetti attuatori di cui all'art. 7,
commi 4 e 6, ai quali sono erogate le quote attribuite.
  4.  Il  piano  sociale regionale determina i criteri per il riparto
del fondo da assegnare ai comuni di cui all'art. 9, comma 4.