Art. 16. Ripartizione del fondo regionale per l'assistenza sociale 1. Il fondo regionale per l'assistenza sociale viene determinato annualmente con legge di bilancio. 2. Una quota del fondo suddetto, individuata in sede di aggiornamento annuale del piano regionale di sviluppo non superiore al dieci per cento, e' riservata dalla Regione per le seguenti finalita': a) finanziare progetti o programmi innovativi e sperimentali di interesse regionale; b) finanziare progetti i cui obiettivi sono sorretti da fondi, programmi, bandi europei, nella logica del cofinanziamento; c) finanziare studi e ricerche. 3. Alle singole Articolazioni zonali della Conferenza dei sindaci vengono attribuite quote del fondo finalizzate a conseguire obiettivi prioritari, inseriti in progetti, in azioni programmate, in progetti-obiettivo e in progetti integrati di area, secondo gli indirizzi regionali definiti dai piano sociale regionale di cui all'art. 9 e dal programma regionale di sviluppo in connessione con quelli del piano sanitario regionale. L'articolazione zonale della Conferenza dei sindaci indica i soggetti attuatori di cui all'art. 7, commi 4 e 6, ai quali sono erogate le quote attribuite. 4. Il piano sociale regionale determina i criteri per il riparto del fondo da assegnare ai comuni di cui all'art. 9, comma 4.