Art. 17.
               Criteri per la parametrazione del fondo
 
  1. I parametri oggettivi in base ai quali la  Regione  effettua  il
riparto  delle  risorse  di  cui  all'art. 9, comma 4, sono rivolti a
definire, oltre alla dimensione degli interventi  e  dei  servizi  in
atto,  quella  dei  bisogni  di  assistenza sociale rilevabili con le
analisi condotte nell'ambito dell'Osservatorio sociale regionale e in
base alle indicazioni emerse dai soggetti titolari delle funzioni.