Art. 17. Criteri per la parametrazione del fondo 1. I parametri oggettivi in base ai quali la Regione effettua il riparto delle risorse di cui all'art. 9, comma 4, sono rivolti a definire, oltre alla dimensione degli interventi e dei servizi in atto, quella dei bisogni di assistenza sociale rilevabili con le analisi condotte nell'ambito dell'Osservatorio sociale regionale e in base alle indicazioni emerse dai soggetti titolari delle funzioni.